Ogni anno, il giorno 27 del mese di dicembre, scade il termine per il versamento dell'acconto IVA per i soggetti interessati da tale imposta. L'importo di tale versamento viene stabilito deve essere stabilito secondo tre metodi diversi. Tale importo, successivamente al versamento verrà scomputato dalla successiva liquidazione periodica a dicembre (per i soggetti mensili ex art. 1 DPR 100/1998) in dichiarazione annuale (per i soggetti con periodicità trimestrale ex art. 7 DPR 542/1999 e art. 74 comma 4 DPR 633/72).
Con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020 (poi modificato dal provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020) l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo tracciato XML che bisogna utilizzare per emettere la fattura elettronica a partire dal 1 ottobre 2020 (termine prorogato al 1 gennaio 2021). Dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio (S.d.I.) accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato, tutte le fatture elettroniche che non rispetteranno tali nuove specifiche verranno scartate e verranno considerate omesse.
Di seguito la tabella sintetica relativa ai codici natura dell'operazione IVA da utilizzare nella compilazione del file XML della fattura elettronica.
La definizione di "beni significativi" è stata introdotta dall'art. 7, co.1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; con essa si è stabilito che l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento delle prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, è applicata ai beni significativi entro determinati limiti di valore degli stessi in relazione al valore complessivo dell'intervento.