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La S.r.l. rappresenta la forma più flessibile e diffusa tra le società di capitali, essa è destinata ad imprese di minori dimensioni. La società a responsabilità limitata (S.r.l.) viene disciplinata nel Codice Civile dagli articoli 2462-2483.
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17673 del 19/07/2013 ha stabilito che i compensi degli amministratori (C.d.A.) sono deducibili solo se previsti dallo statuto sociale o in assenza di tale previsione da apposita delibera dell'assemblea dei soci. L'Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, nel giudizio introdotto dalla srl (OMISSIS), con l'impugnazione dell'avviso di accertamento con il quale, per quanto ancora rileva, venivano ripresi a tassazione per l'anno 2000 i compensi corrisposti agli amministratori, considerati indeducibili in quanto non validamente documentati ... La Commissione regionale pur osservando che tutte le registrazioni contabili richiedono un supporto documentale da cui rilevare la liquidazione del debito o credito e successivamente il pagamento; che nel caso degli amministratori il rapporto fiduciario che si instaura con l'assemblea dei soci, "e che comprende anche la determinazione di un eventuale compenso, non emerge da alcun documento, dando quindi adito a pretese non prestabilite, e nell'economia dell'azienda a costi non budgettabili"; che "la tesi di ripartizione dell'importo liquidato all'amministratore quale corrispettivo dell'impegno di modellista non e' corretta", dovendosi considerare il percipiente "lavoratore autonomo con tutte le relative iscrizioni obbligatorie, che in verità per la parte contributiva e fiscale erano state assolte"; tuttavia, "constatato che il contribuente, seppure manifestando un comportamento non completamente conforme, non ha arrecato danni all'erario avendo pagato quanto dovuto, mentre ne deriverebbero al contribuente in caso di accoglienza dell'appello, dovendo pagare nuovamente quanto già corrisposto senza poterne richiedere il rimborso per decadenza dei termini", ha ritenuto la detta spesa deducibile. Con l'unico motivo del ricorso principale l'amministrazione (n.d.r. l'Agenzia delle Entrate), denunciando "violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, comma 2, e articolo 75, nel testo vigente all'epoca dei fatti, e dell'articolo 2389 c.c.", assume che per i redditi di lavoro autonomo derivanti, tra l'altro, dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, la prima delle disposizioni in rubrica richiederebbe una "retribuzione periodica prestabilita ", mentre l'articolo 2389 c.c., comma 1, individuerebbe nell'assemblea dei soci il soggetto al quale e' affidato il compito di stabilire, con una delibera specifica, il compenso spettante ai membri del consiglio di amministrazione. Nella specie sarebbe pacificamente assente la prova della predeterminazione di tali compensi. La sentenza impugnata, pur condividendo tale impostazione, ha tuttavia accolto la domanda della contribuente sul rilievo di una presunta assenza di danno per l'erario, senza peraltro dimostrarla, all'esito di verifica dell'effettivo assoggettamento ad imposizione dei compensi percepiti dagli amministratori e del livello di tale imposizione. L'attività di amministratore di società e' infatti compresa, in base all'articolo 49, comma 2,lettera a), del T.U.I.R. del 1986, che individua e regola, ai fini delle imposte dirette, i redditi da lavoro autonomo, fra "i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività... che, pur avendo contenuto intrinsecamente... professionale, sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita". La Corte di Cassazione, con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., comma 1, (nel testo vigente prima delle modifiche, non decisive sul punto, di cui al Decreto Legislativo n. 6 del 2003), ha affermato che "qualora non sia stabilita nello statuto,e' necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa: la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea (articolo 2630 c.c., comma 2, abrogato dal Decreto Legislativo n. 61 del 2002, articolo 1); la distinta previsione delle delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (articolo 2364 c.c., nn. 1 e 3); la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (articolo 2434 c.c.); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (articolo 2393 c.c., comma 2). Conseguentemente, l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non e' idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'articolo 2389 cit., salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori" (Cass. sez. un., 29 agosto 2008,n. 21933; si veda, inoltre, Cass. n. 28243 del 2005). Rimane l'incertezza sul fatto che la decisione della Corte di Cassazione trae origine da una precedente sentenza (21933/2008) in ambito civilistico ove gli amministratori ricorrenti richiedevano il riconoscimento da parte della società di determinato compenso anche in assenza di una specifica previsione assembleare degli azionista/i. Riferimenti: Sentenza Corte di Cassazione - Sezione Tributaria n. 17673 del 19/07/2013.
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I compensi amministratori rappresentano gli emolumenti che vengono erogati agli amministratori per le funzioni esercitate durante l'anno. I compensi degli amministratori devono essere deliberati dall’assemblea dei soci al momento della nomina. Per gli amministratori investiti di speciali cariche è fissato dal consiglio di amministrazione dopo aver sentito il collegio sindacale.
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La società nel corso della sua esistenza, per avere a disposizione la necessaria liquidità di cassa per poter operare, può ricorrere a due tipologie di finanziamenti:
- il capitale di credito;
- il capitale di rischio.
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Con l'entrata in vigore il 29 agosto 2012 del DM Giustizia n. 138 del 23/06/2012 (pubblicato in G.U. n. 189 del 14/08/2012) viene formulato l'atto costitutivo standard (comprensivo delle statuto) da utilizzarsi obbligatoriamente da parte del notaio per la costituzione di una Slrs (Società a responsabilità semplificata) tra under 35.