Nel corso dell’anno 2011 con due distinti provvedimenti normativi, non coordinati, sono state modificati in maniera distinta e successivamente riallineati i “limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva” collegati al volume d'affari e i limiti per consentire la tenuta della “contabilità semplificata” collegati ai “ricavi di competenza”. Per effetto della disposizione di cui all’articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011, quindi, gli ammontari dei limiti di riferimento per beneficiare delle semplificazioni in parola, ai fini IVA, sono stati riallineati con quelli previsti per le imposte dirette.
L'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230-bis c.c., è un'impresa individuale nella quale uno o più familiari dell'imprenditore, collaborano con lo stesso, prestando la propria attività di lavoro. Tale impresa può essere costituita solamente da soggetti che esercitano un'attività commerciale o artigiana, non può essere costituita con soggetti che esercitano un'attività professionale. La qualifica di imprenditore spetta esclusivamente al titolare dell'impresa che deve essere il detentore di almeno il 51% delle "quote" dell'impresa.
Il regime dei "contribuenti minimi" è stato introdotto dall'anno 2008 per ridurre gli adempienti e i costi, a carico dei piccoli imprenditori e professionisti, adottando un regime fiscale semplificato. Di seguito analizzeremo le posizioni favorevoli e sfavorevoli per un contribuente che voglia informarsi o decida di adottare tale regime fiscale semplificato.
A decorrere dall'anno 2012 per il regime dei contribuenti minimi (il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), a seguito delle modifiche introdotte con l'articolo 27 del DL n. 98/2011 (c.d. "Manovra Correttiva"), sono mutate radicalmente le condizioni per poter accedere al regime, rendendolo la platea dei potenziali contribuenti fruitori molto ristretta, si stima che "circa il 4% dei soggetti può continuare ad applicare il regime, mentre il complementare 96% ne rimarrebbe escluso".