L'art. 10, comma 1, n. 8) del d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che la regola generale prevista per le locazioni di fabbricati abitativi e strumentali è l’esenzione IVA, salva la possibilità di applicare l’imposta previa opzione del locatore espressa nel contratto di locazione.
L'art. 10, comma 1, al n. 8-bis) e al n. 8-ter) del d.P.R. n. 633/1972 stabilisce le regole previste per l'applicazione dell'iva alla vendita degli immobili abitativi e strumentali. Di seguito analizziamo inoltre sempre per tale vendita l'applicazione dell'imposta di registro.
Di seguito pubblichiamo un elenco relativo ai principali codici tributo da utilizzare nei modelli F23 per assolvere il pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione di fabbricati.
Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il decreto legge 4 giugno 2013, n.63 recante il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Con tale provvedimento viene soppresso l’attestato di certificazione energetica (ACE) e introdotto, in suo luogo, l’attestato di prestazione energetica (APE), rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE. L'obbligo di presentare l'Attestazione di prestazione energetica (APE) vale solo per le compravendite e i nuovi contratti di locazione. Tale previsione non si applica ai contratti di locazione, leasing e affitto d'azienda che devono essere oggetto solo di rinnovo.