I codici natura dell'operazione IVA da inserire nella fattura elettronica, sia essa attiva che passiva, sono stati esplicitati dalla Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 dell'Agenzia delle Entrate.  Con l'indicazione di tali codici nella fattura elettronica si indica al Sistema di Interscambio e alla controparte la natura dell’operazione in caso di operazioni di beni o prestazioni di servizi che comportano l’applicazione dell’IVA. In caso di assenza di tale informazione il Sistema di Interscambio procederà allo scarto del documento.

Tabella riepilogativa dei codici natura della fattura elettronica

 Natura (codice)  Tipo operazione  Descrizione 
N1

Operazioni escluse

Si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N1 - escluse ex art. 15”:

1) interessi di mora;

2) penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;

3) beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali;

4) rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte;

N2.1

Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72

Il codice N2.1 deve essere inserito, in luogo dell’imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto IVA. 

Si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta ad esempio una prestazione di servizi extra -UE - oppure per espressa disposizione di legge). Tali operazioni confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale IVA.

In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N2.1 - non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72”:

a) prestazioni di servizi, non soggette per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio:

- prestazioni rese: servizi generici resi a soggetti passivi UE o extra UE (art. 7 ter DPR 633/1972), o relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere (art. 7 quater c. 1 lettera a) DPR 633/1972);

- prestazioni ricevute: servizi alberghieri o di ristorazione all'estero (art. 7 quater c. 1 lettera a) e c) DPR 633/1972);

b) cessioni o acquisti di beni, non soggette per carenza del requisito di territorialità (artt. 7 - 7 septies DPR 633/72),come, ad esempio, la vendita o l'acquisto di beni immobili situati al di fuori del territorio dello Stato;

N2.2  Operazioni non soggette – altri casi

Il codice N2.2 va adoperato in tutti i casi in cui un soggetto IVA (ad esempio le operazioni cosiddette "monofase" di cui all’articolo 74 del d.P.R. n. 633/72) non è obbligato ad emettere fattura,  come, ad esempio, la vendita o l'acquisto di generi di monopolio o le schede telefoniche prepagate (per le fatture ricevute, solo se registrate nel registro degli acquisti).

Il codice N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SDI i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all’estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 1279.

Il codice N2.2 deve essere adoperato anche dall'operatore in regime forfettario o di vantaggio che emette fattura elettronica via SdI utilizzando il formato XML.

Cessioni o acquisti di denaro, di crediti in denaro, di terreni non edificabili, ecc. (art. 2 c. 2 DPR 633/1972).

N3.1

Non imponibili – esportazioni

Il codice N3.1 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per esportazioni di beni effettuate nell’anno di cui all’articolo 8, primo comma, lett. a), b) e b-bis) del d.P.R. n. 633/72, tra le quali sono ricomprese anche:

  • le cessioni, nei confronti dei cessionari commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
  • le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea (articolo 50-bis, comma 4, lett. g), del d.l. n. 331/1993). Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 2, della dichiarazione annuale IVA.
N3.2 Non imponibili – cessioni intracomunitarie

Il codice N3.2 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del d.l. n. 331 del 1993, tra le quali sono comprese:

  • l’ipotesi in cui il cedente nazionale consegni i beni per conto del proprio acquirente UE in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro);
  • l’ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore UE al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale);
  • l’ipotesi di cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro dell’Unione europea (articolo 50-bis, comma 4, lett. f) del d.l. 331/1993;
  • i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al d.P.R. n. 633/72, effettuate da produttori agricoli di cui all’articolo 34;
  • i corrispettivi delle operazioni di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale.). Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 3, della dichiarazione annuale IVA.
N3.3 Non imponibili – cessioni verso San Marino Il codice N3.3 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 4, della dichiarazione annuale IVA.
N3.4 Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

Il codice N3.4 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione quali quelle di cui all’articolo 8-bis del decreto IVA (p.e. cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 del decreto IVA (p.e. trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano.

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 5, della dichiarazione annuale IVA.

Attenzione il codice N3.4 dovrà essere adoperato anche nel caso di trasmissione di alcuni documenti integrativi, inviati dal cessionario/committente debitore d’imposta. A titolo di esempio: dal committente in caso di acquisti di servizi non imponibili da prestatore estero trasmessi con tipo documento TD17 (integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero), oppure nel caso di trasmissione di un TD18 per integrazione fattura da reverse charge estero riferito ad acquisti non imponibili ai sensi dell’articolo 42 del d.l. n. 331 del 1993 (per acquisti esenti, ai sensi della medesima norma, dovrà invece essere adoperato il codice Natura N4).

N3.5 Non imponibili – non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento

Il codice N3.5 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE31 della dichiarazione annuale IVA.

Attenzione il codice N3.5 dovrà essere adoperato anche dal Cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond ad esempio nelle seguenti ipotesi:

TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni;

TD23: estrazione beni da Deposito IVA introdotti ai sensi dell’articolo 50, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/93.

N3.6 Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Il codice N3.6 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per:

  • le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
  • le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea di cui all’articolo 38-quater, primo comma;
  • le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA di cui all’articolo 50-bis, comma 4, lett. c), del d.l. n. 331/1993;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lett. e) ed h) del d.l. n. 331/1993);
  • i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (articolo 50-bis, comma 4, lett. i) del d.l. n. 331/1993).

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE32 della dichiarazione annuale IVA.

Attenzione il codice N3.6 dovrà essere utilizzato anche dal Cessionario ad esempio nelle seguenti ipotesi:

TD18 in caso acquisto intracomunitario di beni con introduzione in deposito IVA;

TD19 in caso di acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA oppure di acquisto da cedente estero di beni all’interno del deposito IVA.

N4

Esente

Si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N4 – esente”:

1) operazioni attive o passive esenti come ad es. le prestazioni sanitarie;

2) acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 DL 331/1993).

N5 Operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura Si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti), come ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N5 – regime del margine/ IVA non esposta in fattura”:

1) cessioni o acquisti (ad es. da un concessionario di auto) di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione,con lo specifico regime speciale (artt. 36 e s. DL 41/95);

2) cessioni o acquisti con IVA inclusa, ma non esposta in fattura, da parte delle agenzie di viaggi e turismo, con il regime speciale (art. 74 ter DPR 633/1972).

In particolare, il campo “Natura” deve essere compilato con il codice “N5” anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta (articolo74-ter del d.P.R. n. 633/1972) dalle agenzie di viaggio e turismo. Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio” (articolo 21, comma 6, lett. e) del d.P.R. n. 633/1972).In particolare, il campo “Natura” deve essere compilato con il codice “N5” anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta (articolo74-ter del d.P.R. n. 633/1972) dalle agenzie di viaggio e turismo. Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio” (articolo 21, comma 6, lett. e) del d.P.R. n. 633/1972).

Si precisa, inoltre, che, poiché in tali tipologie di fatture il cedente/prestatore non indica separatamente l’imposta (IVA), il campo del tracciato denominato “Imponibile Importo” deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di IVA (cfr. pagina 11 delle specifiche tecniche).

N6.1 Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge - cessione di rottami e altri materiali di recupero

Si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N6 – inversione contabile (reverse charge)”:

1) acquisti di beni intracomunitari, con fattura integrata con IVA, perché operazione imponibile;

2) prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi:

- intracomunitari a soggetti passivi italiani, con fattura integrata con IVA, perché operazione imponibile e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto;

- extracomunitari a soggetti passivi italiani, con l'emissione dell'autofattura con IVA, perché operazione imponibile.

N6.2  Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge - cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO

Il codice N6.2 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per cessioni di oro e argento ai sensi della legge 17 gennaio 2000, n. 7, nonché di oreficeria usata ad operatori professionali in oro.

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 3, della dichiarazione annuale IVA.

N6.3  Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge - subappalto nel settore edile

Il codice N.6.3 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. a) del decreto IVA.

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 4, della dichiarazione annuale IVA.

N6.4  Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge - cessione di fabbricati

Il codice N6.4 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-bis) del decreto IVA.

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 5, della dichiarazione annuale IVA.

N6.5  Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge - cessione di telefoni cellulari

Il codice N6.5 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. b) del decreto IVA.

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 6, della dichiarazione annuale IVA.

N6.6  Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge - cessione di prodotti elettronici

Il codice N6.6 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. c) del decreto IVA.

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 7, della dichiarazione annuale IVA.

N6.7  Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge - prestazioni comparto edile e settori connessi

Il codice N6.7 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del decreto IVA.

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 8, della dichiarazione annuale IVA.

N6.8  Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge - operazioni settore energetico

Il codice N6.8 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del decreto IVA.

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 9, della dichiarazione annuale IVA.

N6.9  Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge - cessione di rottami e altri materiali di recupero

Il codice N6.9 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell’inversione contabile.

Tale codice NON deve essere adoperato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre adoperare il codice N2.1.

N7 Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA (IVA assolta in altro stato UE)

Si tratta, in generale, di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N7 – IVA assolta in altro stato UE”.

Più nel dettaglio, il campo “Natura” deve essere compilato con la sigla “N7” (e, quindi, il campo “Imposta” deve essere valorizzato con “0.00”) nei seguenti casi:

  • vendite a distanza (disciplinate dall’articolo 41, comma 1, lett. b) decreto-legge n. 331/1993), nel caso in cui l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente o superi in quello in corso 100.000 € ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato;
  • prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici (disciplinate dall’articolo 7-sexies, lett. f) e g), e dall’articolo 74-sexies del d.P.R. 633/1972), nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) – in Italia come negli altri Stati comunitari – e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale. Pertanto, solo in questo caso, il contribuente compila con il valore “0” il campo “Aliquota” e quello “Imposta” e riporta nel campo “Natura” il valore “N7”.

Si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie nelle quali l’assolvimento dell’IVA avviene in un altro Stato UE.

Riferimenti:

  • Agenzia delle Entrate Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017;
  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 182070 del 28 ottobre 2017.
  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018;
  • Guida compilazione FE Esterometro versione 1.8;