Con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020 (poi modificato dal provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020) l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo tracciato XML che bisogna utilizzare per emettere la fattura elettronica a partire dal 1 ottobre 2020 (termine prorogato al 1 gennaio 2021). Dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio (S.d.i.) accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato, tutte le fatture elettroniche che non rispetteranno tali nuove specifiche verranno scartate e verranno considerate omesse.
I codici natura dell'operazione IVA da inserire nella fattura elettronica, sia essa attiva che passiva, sono stati esplicitati dalla Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 dell'Agenzia delle Entrate. Con l'indicazione di tali codici nella fattura elettronica si indica al Sistema di Interscambio e alla controparte la natura dell’operazione in caso di operazioni di beni o prestazioni di servizi che comportano l’applicazione dell’IVA. In caso di assenza di tale informazione il Sistema di Interscambio procederà allo scarto del documento.
Con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 è venuto meno l’obbligo di presentazione del c.d. "spesometro", tale adempimento è stato sostituito dall’esterometro che riguarda le operazioni transfrontaliere non tracciate mediante fattura elettronica da comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
I soggetti passivi IVA devono comunicare all'Agenzia delle Entrate gli importi relativi alle liquidazioni IVA (mensili o trimestrali). Tale comunicazione avviene con la presentazione telematica del modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” contenente i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).