L'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230-bis c.c., è un'impresa individuale nella quale uno o più familiari dell'imprenditore, collaborano con lo stesso, prestando la propria attività di lavoro. Tale impresa può essere costituita solamente da soggetti che esercitano un'attività commerciale o artigiana, non può essere costituita con soggetti che esercitano un'attività professionale. La qualifica di imprenditore spetta esclusivamente al titolare dell'impresa che deve essere il detentore di almeno il 51% delle "quote" dell'impresa.
Costituzione
L'impresa può essere costituita dai seguenti familiari, che collaborano in maniera continuativa e prevalente nell'impresa:
- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado;
- gli affini entro il secondo grado.
I collaboratori familiari, ai sensi dell'art. 230-bis c.c., hanno "diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquisitati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (L. 2/12/1975 n. 576). Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa".
Aspetti fiscali
Con l'art. 5 c. 4 del TUIR si stabilisce che " i redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del c.c., limitatamente limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
- che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
- che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
- che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
Lo scioglimento dell'impresa familiare
Nel caso di uscita di uno dei collaboratori dell'impresa familiare o in caso di cessazione della stessa non è necessario formalizzare la cessazione con una scrittura privata autenticata o con atto pubblico, risulta sufficiente formalizzare la stessa con un'atto avente data certa. Al collaboratore che cessa l'attività prestata nell'impresa familiare nel corso del periodo d'imposta annuale viene attribuita una quota di reddito proporzionale alla quantità di lavoro prestato nel periodo d'imposta (nota DRE Piemonte 19 giugno 2006) a differenza di quanto avviene per le società di persone dove il reddito, in caso di uscita di un socio, viene attribuito integralmente ai soci rimanenti nella società. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 176/E del 28/04/2008, a seguito di un'istanza di interpello, ha chiarito che per le somme liquidate al familiare che recede dall'impresa familiare, a differenza di quanto avviene per i soci delle società di persone, non si applica quanto stabilito dall' art. 20-bis del TUIR e quindi tali somme non costituisco materia imponibile ai fini fiscali, non sono imponibili per chi le paga e non sono deducibili per chi le riceve, perché attengo esclusivamente la sfera patrimoniale e i rapporti tra i familiari.
Riferimenti normativi:
- Art 230-bis c.c.;
- Art. 5 c. 4 TUIR Dpr 917 22/12/1986;
- Legge 576 2/12/1976;
- Circolare Agenzia delle Entrate 40/E del 19/12/1979;
- Circolare Agenzia delle Entrate 6/E del 20/02/1984;
- Cassazione sentenza 8423/1994;
- Circolare Agenzia delle Entrate 98/E 2000;
- Cassazione sentenza 22045/2004;
- Risoluzione Agenzie delle Entrate 176/E del 28/04/2008;