Il regime dei "contribuenti minimi" è stato introdotto dall'anno 2008 per ridurre gli adempienti e i costi, a carico dei piccoli imprenditori e professionisti, adottando un regime fiscale semplificato. Di seguito analizzeremo le posizioni favorevoli e sfavorevoli per un contribuente che voglia informarsi o decida di adottare tale regime fiscale semplificato.

Chi sono i "contribuenti minimi"

Imprese individuali e professionisti singoli che:

  1. nell'anno precedente:nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi);
    • hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro;
    • non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
    • non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
    • non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
  2. iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 (4/12 di 30.000).
Chi non è un "contribuente minimo"

Non possono essere considerati contribuenti minimi:

  1. le imprese individuali e i professionisti singoli che nell'anno precedente:le imprese individuali e i professionisti singoli che nel triennio precedente hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi);
    • hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000 euro;
    • hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
    • hanno effettuato cessioni all'esportazione;
    • hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
  2. le imprese individuali e i professionisti singoli che iniziano l’attività e presumono di rientrare nelle condizioni di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 euro (4/12 di 30.000).

Inoltre non possono essere contribuenti minimi:

  • coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva;
  • i non residenti;
  • chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;
  • chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
I vantaggi del nuovo regime fiscale

Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.

Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.

Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività produttiva).

Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

E´ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.

Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d´imposta seguenti, ma non oltre il quinto.

Iva

Esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni,tenuta e conservazione dei registri.

Attenzione: Le fatture devono essere emesse senza l´addebito dell´Iva e non si detrae l´Iva dagli acquisti: conseguentemente, l´Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.

Il reddito sarà determinato come differenza tra ricavi percepiti e spese sostenute (per cassa) mediante un calcolo extracontabile.

Particolare attenzione va posta alla nuova fatturazione, infatti il contribuente dovrà emettere fattura senza IVA, riportando la dicitura operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 100 della legge finanziaria per il 2008” ed applicare il bollo da € 1,81 sulle fatture con importo superiore a € 77,47.

Irap

Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.

Studi di Settore

Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri con il vantaggio sotto il profilo della riduzione dei costi e degli adempimenti connessi.

Adempimenti documentali

Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

Esonero dall'invio degli elenchi clienti e fornitori.

Resta soltanto obbligatoria:

  • la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
  • la certificazione dei corrispettivi;
  • la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
  • l´integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
  • la titolarità di un conto corrente bancario o postale.
L'opzione per il regime ordinario

I contribuenti considerati "minimi" possono comunque scegliere di applicare l'Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari.

L'opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Dopo tre anni, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale.

La cessazione dal regime dei "minimi"

  • Dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni richieste ovvero si realizza una delle condizioni di esclusione;
  • Dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45 mila euro. In quest’ultimo caso si ha l’obbligo di versare l'Iva mediante scorporo dai corrispettivi documentati dall'inizio del periodo di imposta.
Contro
  1. Non consentita detrazione Iva sugli acquisti;
  2. Versamento Iva su acquisti in reverse charge e intracomunitari;
  3. Rettifica detrazione Iva su aquisti;
  4. Solo se senza dipendenti ed esportazioni;
  5. Acquisti di cespiti nel triennio anteriore inferiore a euro 15 mila;
  6. Resta l'obbligo di ritenuta, costringendo ad un perenne credito d'imposta (fatta eccezione per quei soggetti che hanno come clienti principalmente privati).
Riferimenti normativi: