Il regime dei "contribuenti minimi" è stato introdotto dall'anno 2008 per ridurre gli adempienti e i costi, a carico dei piccoli imprenditori e professionisti, adottando un regime fiscale semplificato. Di seguito analizzeremo le posizioni favorevoli e sfavorevoli per un contribuente che voglia informarsi o decida di adottare tale regime fiscale semplificato.
Chi sono i "contribuenti minimi"
Imprese individuali e professionisti singoli che:
- nell'anno precedente:nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi);
- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro;
- non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
- iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 (4/12 di 30.000).
Chi non è un "contribuente minimo"
Non possono essere considerati contribuenti minimi:
- le imprese individuali e i professionisti singoli che nell'anno precedente:le imprese individuali e i professionisti singoli che nel triennio precedente hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi);
- hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000 euro;
- hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
- hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
- le imprese individuali e i professionisti singoli che iniziano l’attività e presumono di rientrare nelle condizioni di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 euro (4/12 di 30.000).
Inoltre non possono essere contribuenti minimi:
- coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva;
- i non residenti;
- chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;
- chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
I vantaggi del nuovo regime fiscale
Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.
Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.
Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività produttiva).
Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
E´ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.
Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d´imposta seguenti, ma non oltre il quinto.
Iva
Esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni,tenuta e conservazione dei registri.
Attenzione: Le fatture devono essere emesse senza l´addebito dell´Iva e non si detrae l´Iva dagli acquisti: conseguentemente, l´Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.
Il reddito sarà determinato come differenza tra ricavi percepiti e spese sostenute (per cassa) mediante un calcolo extracontabile.
Particolare attenzione va posta alla nuova fatturazione, infatti il contribuente dovrà emettere fattura senza IVA, riportando la dicitura “ operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 100 della legge finanziaria per il 2008” ed applicare il bollo da € 1,81 sulle fatture con importo superiore a € 77,47.
Irap
Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.
Studi di Settore
Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri con il vantaggio sotto il profilo della riduzione dei costi e degli adempimenti connessi.
Adempimenti documentali
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Esonero dall'invio degli elenchi clienti e fornitori.
Resta soltanto obbligatoria:
- la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
- la certificazione dei corrispettivi;
- la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- l´integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
- la titolarità di un conto corrente bancario o postale.
L'opzione per il regime ordinario
I contribuenti considerati "minimi" possono comunque scegliere di applicare l'Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Dopo tre anni, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale.
La cessazione dal regime dei "minimi"
- Dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni richieste ovvero si realizza una delle condizioni di esclusione;
- Dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45 mila euro. In quest’ultimo caso si ha l’obbligo di versare l'Iva mediante scorporo dai corrispettivi documentati dall'inizio del periodo di imposta.
Contro
- Non consentita detrazione Iva sugli acquisti;
- Versamento Iva su acquisti in reverse charge e intracomunitari;
- Rettifica detrazione Iva su aquisti;
- Solo se senza dipendenti ed esportazioni;
- Acquisti di cespiti nel triennio anteriore inferiore a euro 15 mila;
- Resta l'obbligo di ritenuta, costringendo ad un perenne credito d'imposta (fatta eccezione per quei soggetti che hanno come clienti principalmente privati).
Riferimenti normativi:
- Legge finanziaria 2008 (art.1, commi da 96 a 117);
- Decreto del 2/01/2008;
- Risoluzione Agenzia Entrate n. 132 del 27/05/09;
- Risoluzione Agenzia Entrate n. 127 del 25/05/09;
- Risoluzione Agenzia Entrate n. 108 del 23/04/09;
- Circolare Agenzia Entrate n. 13 del 26/02/08;
- Circolare Agenzia Entrate n. 7 del 28/01/08;
- Circolare Agenzia Entrate n. 73 del 21/12/07;
- Agenzia delle Entrare - Contribuenti Minimi
- Agenzia delle Entrate - Guida dei Contribuenti Minimi