A decorrere dall'anno 2012 per il regime dei contribuenti minimi (il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), a seguito delle modifiche introdotte con l'articolo 27 del DL n. 98/2011 (c.d. "Manovra Correttiva"), sono mutate radicalmente le condizioni per poter accedere al regime, rendendolo la platea dei potenziali contribuenti fruitori molto ristretta, si stima che "circa il 4% dei soggetti può continuare ad applicare il regime, mentre il complementare 96% ne rimarrebbe escluso".

Chi può accedere al regime

In base a quanto disposto dal citato art. 27, dal 2012, possono accedere al regime dei contribuenti minimi:

1)  Le persone fisiche che

    • intraprendono un'attività di impresa e di lavoro autonomo;
    • hanno intrapreso un'attività di impresa o di lavoro autonomo dal 2008;

N.B. si deduce che tale regime è applicabile ai contribuenti che erano già in attività, e che la stessa sia iniziata successivamente al 1.01.08, quindi tutti i contribuenti che hanno aperto la partita IVA prima di tale data sono automanticamente esclusi dal regime a far data dal 2012, indipendentemente dal fatto che dal 2008 al 2011 abbiamo adottato il regime dei contribuenti minimi.

2)  per il periodoo d'imposta di inizio attività e per i 4 successivi fino al compimento del 35° anno di età.

Gli ulteriori requisiti introdotti ai contribuenti minimi che hanno iniziato l'attività dal 1.01.08 o che la inizieranno dal 1.01.12, e più stringenti per poter accedere al regime, sono i seguenti:

1)  il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare (tale punto è stato ripreso dal regime per le nuove iniziative imprenditoriali di cui all'art. 13 L. 388/2000 (cosidetto "forfettino"));

2)  se l'attività esercitata costituisce il proseguimento di un'impresa esercitata da un'altro soggetto, l'ammontare dei ricavi dell'anno precedente non deve essere superiore a euro 30.000;

3)  l'attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente od autonomo, escluso il caso in cui tale attitivà costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte o professione. (Per la verifica di questo ultimo punto si fa riferimento a quanto indicato dalla circolare del 3.01.01 n. 1/E del Ministero delle Finanze nella quale si precisa che vi è mera prosecuzione dell'attività quando la nuova attività non si differenzia dalla precedente in termini di mezzi utilizzati e clientela servita; è il caso ad esempio di un dipendente di una impresa che installa impianti elettrici, che successivamente decide di mettersi in proprio ed intraprende la medesima attività, utilizzando la stessa strumentazione e con gli stessi clienti). Il provvedimento n. 185820 del 22.12.2011 ha stabilito che "la condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 ..., secondo cui l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Cosa rimane del vecchio regime dal 2012
  • il limite dei ricavi di euro 30.000,00 annui, che deve essere ragguagliato all'anno in caso di inizio di attività successivamente al 1.1 (es. se un contribuente inizia l'attività il 30.04 avrà un limite dei ricavi rapportato ai mesi di esercizio dell'attività, in questo caso 9 mesi, e cioè (30.000 / 12) x 9 = 22.500).
  • utilizzo di beni strumentali per un valore complessivo non superiore ad euro 15.000,00 come media degli acquisti degli ultimi tre anni (es. il primo anno viene acquistato una attrezzatura di euro 7000, il secondo di euro 2000, il terzo di euro 4000, il terzo anno la media dei tre anni è 13000 pertanto si può permanere nel regime).
  • non è consentito avere alle proprie dipendenze dei dipendenti, co.co.co o lavoratori a progetto, ne aver corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.
  • non si avvale di regimi speciali IVA (quali agricoltura e pesca (artt. 34 e 34-bis DPR 633/1972 - come indicato nel paragrafo 2.2 della circolare 7/E/2008, fanno eccezione gli imprenditori agricoli che rientrano nei limiti dell'art. 32 DPR 917/1986, i quali dichiarano reddito fondiario e non di impresa), editoria e rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo comma DPR n. 633/1972), agriturismo (art. 5 comma 2 legge 413/1991), vendite a domicilio (art. 25- bis comma 6 DPR n. 600/73), rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione ("regime del margine" - articolo 36 D.L.41/1995)).
  • non effettua, in via eslusiva o prevalente, cessioni di immobili ex art. 10, n. 8) DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93.
  • non è socio di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116, TUIR.
Agevolazioni fiscali
  • Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ed IVA, mentre è obbligato a conservare i documenti fiscali nei consueti termini di conservazione;
  • Esenzione dall'IRAP;
  • Esclusione dagli studi di settore e parametri;
  • Esclusione dell'applicazione di addizionali comunali e regionali;
  • Esclusione dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA, elenchi "black list" e elenchi clienti/fornitori "spesometro";
  • Esclusione dalla comunicazione Intrastat per le operazioni attive, l'obbligo permane per le operazioni passive (il contribuente deve essere incluso negli elenchi VIES preventivamente all'effettuazione di tali operazioni);

Le fatture ricevute per le quali il contribuente è debitore d'imposta (acquisti intracomunitari, reverse charge etc.) devono obbligatoriamente essere integrate con l'indicazione dell'aliquota IVA e dell'imposta da corrispondere, tale imposta deve essere versata nei termini ordinari, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo.

Tassazione

L'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, che si applica sul reddito determinato dalla differenza tra ricavi (compesi percepiti) e spese sostenute, entrambi secondo il principio di cassa (ovvero per i ricavi nel momento in cui vengono incassati e per i costi nel momento in cui vengono pagati), passa dal 20% al 5%.

Ritenuta d'acconto

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 185820 del 22 dicembre 2012 ha esonerato i contribuenti, rientranti nel regime dei minimi dal 2012, dall'applicazione della ritenuta d'acconto del 20% in quanto si sarebbe potuta creare una situazione di potenziale costante credito d'imposta in quanto l'aliquota sostitutiva era inferiore alla ritenuta applicata.

Facsimile fattura minimi 2012

Di seguito si riporta il facsimile di una fattura di un contribuente minimo "ingegnere" che rientra nel regime dei contribuenti minimi che si applica dall'anno 2012:

Fattura n. __ del __ febbraio 2012

Onorario                                              € 2.000,00

Contributo Cassa Ingegneri                   €      80,00

Totale                                                 €  2.080,00

Ritenuta d'acconto                               €        0,00

Netto avere                                         €  2.080,00

La dicitura da indicare in fattura è la seguente "Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificata dall'art. 27, DL 98/2011, non soggetta a IVA ne ritenuta d'acconto ai sensi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 185820".

Le fatture rimangono comunque soggette ad imposta di bollo, pertanto se sono emesse fatture di importo superiore ad euro 77,47 si deve applicare sulla fattura originale una marca da bollo di euro 1,81 e sulla copia deve essere riportata la seguente dicitura "marca da bollo assolta sull'originale".

Riferimenti normativi:
  • articolo 27 DL 98/2011;
  • articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22.12.2011 "Regime dei contribuenti minimi";
  • provvedimento Agenzia delle Entrate n. 185825 del 22.12.2011 "Regime supersemplificato";
  • circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 30.05.2012.