Nel corso dell’anno 2011 con due distinti provvedimenti normativi, non coordinati, sono state modificati in maniera distinta e successivamente riallineati i “limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva” collegati al volume d'affari e i limiti per consentire la tenuta della “contabilità semplificata” collegati ai “ricavi di competenza”. Per effetto della disposizione di cui all’articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011, quindi, gli ammontari dei limiti di riferimento per beneficiare delle semplificazioni in parola, ai fini IVA, sono stati riallineati con quelli previsti per le imposte dirette.
Prima della modifica introdotta con l’articolo l’articolo 7, comma 2, lett. m), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (c.d. “decreto sviluppo”) era stato modificato il solo contenuto dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante le soglie di accesso, il valore dei ricavi, al regime di contabilità semplificata, prevedendo un innalzamento delle stesse da 309.874,14 euro a 400.000,00 euro, per le imprese che prestano servizi, e da 516.456,90 euro a 700.000,00 euro, per le imprese che svolgono altre attività.
Con tale provvedimento normativo erano rimasti, invece, inalterati i limiti di volume d’affari di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, ovvero euro 309.874,14 euro per le imprese che prestano servizi ed euro 516.456,90 per le imprese che svolgono altre attività, che consente ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni ed i versamenti dell’IVA (maggiorati dell’1%, a titolo d’interesse, non deducibile ai fini dell’imposta sui redditi) con periodicità trimestrale anziché mensile (entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari).
Successivamente con dell’articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. “legge di stabilità 2012”) si è stabilito che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”; dal 1° gennaio 2012 pertanto gli ammontari monetari dei limiti di riferimento per beneficiare delle semplificazioni, ai fini IVA, sono stati riallineati con quelli previsti per le imposte dirette.
Di seguito forniamo uno schema esemplificativo dei nuovi limiti:
per le imprese che prestano servizi:
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Volume d’affari / Volume dei ricavi |
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< euro 400.000,00 |
> euro 400.000,00 |
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Regime contabile (Volume dei ricavi) |
Semplificato |
Ordinario |
Liquidazione IVA (Volume d’affari) |
Trimestrale |
Mensile |
per le imprese che svolgono altre attività:
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Volume d’affari / Volume dei ricavi |
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< euro 700.000,00 |
> euro 700.000,00 |
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Regime contabile (Volume dei ricavi) |
Semplificato |
Ordinario |
Liquidazione IVA (Volume d’affari) |
Trimestrale |
Mensile |
Con la risoluzione n° 15/E del 13 febbraio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i nuovi limiti per la liquidazione IVA trimestrale fanno riferimento esclusivamente al volume d’affari, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi realizzate nell’anno con le eccezioni di cui all’articolo 20 del Dpr 633/1972, mentre per gli stessi valori monetari bisogna considerare l’importo dei ricavi, come previsti dagli articoli 57 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, per verificare le soglie di accesso al regime contabile semplificato.
Con la circolare n. 80 dell'Agenzia delle Entrate del 24/08/2001 si è stabilito che il passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria o viceversa può essere effettuato nel corso dell'esercizio, sempre ricorrendo i presupposti di soglia di cui sopra a fine anno.
Tale passaggio non è comunque incolume, infatti, le imprese in contabilità ordinaria che hanno in bilancio fondi di accantonamento in sospensione d'imposta, in base a quanto stabilito all'art. 3 del D.M. n. 4366 del 27/12/1989, nel passaggio alla semplificata concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui avviene il passaggio, invece il fondo perdite presunte su crediti può essere mantenuto e utilizzato annotandolo nel registro IVA acquisti.
Le imprese che rientrano nel regime di contabilità semplificata possono limitarsi alla tenuta dei registri IVA, del registro dei beni ammortizzabili e sono esonerate dalla tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle schede di mastro. La tenuta dei soli registri IVA non è di per sè agevole a determinare in reddito di competenza in caso di controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, pertanto la stessa dovrà essere completata di tutte quelle scritture necessarie per determinare il reddito secondo il criterio di competenza economica (prospetto ricavi-costi del periodo), che non sempre coincide con quello delle registrazioni ai fini IVA in quanto la stessa deve essere integrata di tutta la contabilità delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.
Riferimenti normativi:
- Articolo 18 D.P.R. 600/73;
- Articolo 7 D.P.R. 542/99;
- D.M. n. 4366 del 27/12/1989;
- Articolo 7, comma 2, lett. m) D.L 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106;
- Articolo 14, Comma 11, Legge 12 novembre 2011 n. 183;
- Risoluzione Agenzia delle Entrate 15/E del 13 febbraio 2012;
- Circolare Agenzia delle Entrate 80/E del 24/08/2001.