Le società di minori dimensioni, anzichè redigere il "Bilancio in forma ordinaria" secondo gli schemi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile, possono avvalersi della facoltà di redigere il bilancio d'esercizio con delle modalità semplificate se non superano determinati limiti dimensionali stabiliti dagli art. 2435-bis "Bilancio in forma abbreviata" e art. 2435-ter "Bilancio delle micro-imprese" c.c..
Le tipoligie di bilancio definite dal legislatore sono le seguenti:
- bilancio micro-imprese (art. 2435-ter del Codice Civile);
- bilancio abbreviato (articolo 2435-bis del Codice Civile);
- bilancio ordinario (artt. 2424 e 2425 del Codice civile);
Le imprese che per due esercizi consecutivi superano due dei seguenti parametri transitano al bilancio abbreviato (articolo 2435-bis del Codice Civile) :
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale : 175.000,00 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Se, invece per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti parametri, scatta il bilancio ordinario (artt. 2424 e 2425 del Codice civile) :
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale : 4.400.000,00 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Di seguito una tabella riassuntiva dei limiti per poter redigere il bilancio nella forma abbreviata o delle micro-imprese.
| Tipologia limiti | Bilancio ordinario (artt. 2424 e 2425) | Bilancio abbreviato (articolo 2435-bis) | Bilancio micro-imprese (articolo 2435-ter) |
| Totale dei ricavi delle vendite e prestazioni | maggiore di euro 8.800.000,00 | minore/uguale di euro 8.800.000,00 | minore/uguale di euro 350.000,00 |
| Totale attivo dello stato patrimoniale | maggiore di euro 4.400.000,00 | minore/uguale di euro 4.400.000,00 | minore/uguale di euro 175.000,00 |
| Numero dipendenti medi durante l’esercizio | maggiore di 50 unità | minore/uguale di 50 unità | minore/uguale di 5 unità |
Totale dei ricavi delle vendite e prestazioni
Il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è individuato sulla base della voce A)1) dello schema di conto economico di cui all’art. 2425 c.c. quindi, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Totale attivo dello stato patrimoniale
Il totale dell’attivo dello stato patrimoniale deve essere desunto come sommatoria di tutte le macroclassi di cui si compone dall’art. 2424 c.c..
Numero dipendenti medi durante l’esercizio
Il numero dei lavoratori dipendenti occupati in media durante l’esercizio ai fini del limite deve essere individuato come media giornaliera.
Pertanto ad esempio se ha impiegato 85 lavoratori dipendenti, di cui 37 per 210 giorni ed i restati 48 per 155 giorni: la media effettiva, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2435-bis c.c., è pari a n. 41,67, ovvero (37 unità * 210 giorni) + (48 unità * 155 giorni) / 365.
I dipendenti part-time devono essere considerati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, con arrotondamento all’unità superiore delle frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuali a tempo parziale corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno.
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis)
L'articolo 2435-bis c.c. stabilisce che "Le societa', che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo puo' essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le societa' che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:
- voci A2 e A3
- voci B9(c), B9(d), B9(e)
- voci B10(a), B10(b),B10(c)
- voci C16(b) e C16(c)
- voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)
- voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)
Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato, nonche' dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).
Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonche' con le imprese in cui la societa' stessa detiene una partecipazione.
Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
Le societa' che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facolta' di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Le societa' che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma."
Bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter)
L'articolo 2435-ter c.c. stabilisce che "Sono considerate micro-imprese le societa' di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.
Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.
Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facolta' di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D."
Le società che redigono il bilancio secondo gli articoli art. 2435-bis "Bilancio in forma abbreviata" e art. 2435-ter "Bilancio delle micro-imprese" c.c. oltre alla redazione di un prospetto di stato patrimoniale e conto economico più "compatto" posso omettere l'indicazione di determinate informazioni e prospetti che di seguito si riepilogano:
| Tipologia | Bilancio ordinario (artt. 2424 e 2425) | Bilancio abbreviato (articolo 2435-bis) | Bilancio micro-imprese (articolo 2435-ter) |
| Stato patrimoniale | maggiore di euro 4.400.000,00 | minore/uguale di euro 4.400.000,00 | minore/uguale di euro 175.000,00 |
| Conto economico | maggiore di euro 8.800.000,00 | minore/uguale di euro 4.400.000,00 | minore/uguale di euro 175.000,00 |
| Nota integrativa | Sì, senza semplificazioni | Sì, con semplificazioni | Esonero dalla redazione se in calce allo Stato patrimoniale ci sono le informazioni individuate dall’articolo 2435ter |
| Rendiconto finanziario | Si | Facoltativo | Esonero |
| Relazione sulla gestione | Si | Esonero dalla redazione se in calce allo Stato patrimoniale ci sono le informazioni individuate dall’articolo 2435bis | Esonero dalla redazione se in calce allo Stato patrimoniale ci sono le informazioni individuate dall’articolo 2435ter |
| Deroga eventi eccezionali | Si | Si | No |
| Costo ammortizzato | Si | Facoltativo | Facoltativo |
| Derivati | Si | Si | No |
| Tassazione | Derivazione rafforzata | Derivazione semplice | Derivazione semplice |
Riferimenti:
- Artt. 2424 e 2425 c.c.;
- Art. 2435-bis e art. 2435-ter c.c.;
- DLgs. 139/2015;
- Legge del 23/12/2021 n. 238 Articolo 24;