La società nel corso della sua esistenza, per avere a disposizione la necessaria liquidità di cassa per poter operare, può ricorrere a due tipologie di finanziamenti:
- il capitale di credito;
- il capitale di rischio.
Con la prima tipologia, il capitale di credito, la società ricorre al finanziamento da parte di soggetti terzi esterni alla società (banche, società finanziarie, società di leasing etc.) che finanziano la stessa per esigenze di liquidità a medio e lungo termine (mutui e finanziamenti) oppure per l'acquisto di beni strumentali all'attività (leasing o finanziamenti). Di solito l'erogazione da parte degli istituti di credito o società finanziarie è soggetta alla richiesta di presentazione di idonea garanzia rispetto all'erogazione del credito (ipoteca, fidejussione etc.). Il capitale di credito figura nello stato patrimoniale della società come un debito verso terzi mentre il capitale di rischio "il finanziamento soci" risulta come parte integrante del patrimonio sociale.
Nella seconda tipologia, il capitale di rischio, la società ricorre agli apporti effettuati direttamente dai soci con o senza alcun collegamento con la percentuale di partecipazione al capitale sociale. Con la riforma dei diritto societario (D.Lgs n. 6/2003) il Legislatore ha stabilito che tali finanziamenti sono soggetti al rischio imprenditoriale e sono rimborsabili successivamente al soddisfacimento di tutti gli altri creditori sociali (art. 2467 c.c. I comma "il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito"). La ratio del nuovo articolo è quella di contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese, pratica diffusa ad utilizzare i finanziamenti soci al posto dei versamenti in conto capitale e di tutelare maggiormente i creditori terzi della società in ipotesi di squilibrio finanziario della stessa. Caratteristica che distinguere i finanziamenti con capitale di rischio, rispetto ai finanziamenti con capitale di credito, è la possibilità di non prevedere, secondo gli accordi tra la società e i soci, la corresponsione di interessi "finanziamento infruttifero" sul capitale di rischio, unico obbligo rimane la restituzione del capitale di solito rimborsata secondo un prefissato piano.
Tipologie di finanziamento soci
Secondo il principio contabile 28 " Nell’ambito della problematica relativa alla separazione tra le Passività ed il Patrimonio netto, particolare rilevanza assume l’analisi della natura dei versamenti che i soci decidono di effettuare, anche senza procedere a formali aumenti del capitale sociale. I versamenti in questione, a seconda dei casi, possono assumere la natura di veri e propri conferimenti a titolo di dotazioni patrimoniali, oppure di finanziamenti a titolo di capitale di credito. In via generale, si possono individuare alcune tipologie di versamenti da parte dei soci:
- Versamenti a titolo di finanziamento;
- Versamenti a fondo perduto;
- Versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- Versamenti in conto aumento di capitale. "
1) I « Versamenti a titolo di finanziamento » sono quelli per i quali la società ha obbligo di restituzione. Si tratta di capitali di credito che devono trovare collocazione in bilancio tra le passività, alla lettera D), punto 4) « Debiti verso altri finanziatori ». Al riguardo, non è rilevante la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l’eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione: l’elemento discriminante va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate. Ne consegue che per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto. Ha così natura di riserva di capitale quella che viene ad essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci, sia per partecipare alla copertura della perdita, sia per futuri aumenti di capitale.
2) I « Versamenti a fondo perduto » si hanno quando i soci, pur non volendo procedere ad un formale aumento di capitale, decidono di sopperire al fabbisogno di capitale di rischio con nuovi conferimenti. In tali casi, manca una specifica ed esplicita pattuizione da cui scaturisca un obbligo di restituzione ai soci dei versamenti effettuati. Questi si configurano, pertanto, come vere e proprie riserve di capitale, da collocare in bilancio all'interno del Patrimonio netto, al punto VII « Altre riserve », in voci denominate di solito « Versamenti in conto capitale », oppure « Versamenti a copertura perdite », se il conferimento è effettuato per coprire perdite di esercizio.
3) I « Versamenti in conto futuro aumento di capitale » sono quelli effettuati in via anticipata in previsione di un futuro aumento di capitale. Si tratta, pertanto, di riserve di capitale aventi uno specifico vincolo di destinazione.
4) I « Versamenti in conto aumento di capitale » si hanno in presenza di un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato, nelle more dell'iscrizione nel Registro delle imprese dell’attestazione degli amministratori dell’avvenuto aumento del capitale sociale (art. 2444 Cod. Civ.). Poiché l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società fino a quando non sia avvenuta la suddetta iscrizione, i versamenti già effettuati dai soci vengono rilevati in un conto transitorio acceso ad una riserva di capitale (« Versamenti in conto aumento di capitale » oppure « Azioni sottoscritte per aumento di capitale »), che verrà poi imputata al Capitale sociale, una volta perfezionata l’intera operazione. Ovviamente, essendo i versamenti destinati ad uno scopo ben preciso, se la procedura di aumento non giunge a perfezionamento secondo i dettami di legge, i soci hanno diritto alla loro restituzione.
Riferimenti normativi:
- art. 2467 c.c.;