Analogamente a quanto stabilito in precedenza dal D.L. 185/2008 per i professionisti (29 novembre 2009) e le società di persone e di capitali (29 novembre 2011), il decreto legge 179/2012 (crescItalia 2.0) ha previsto l'obbligo di comunicare alla camera di commercio competente l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in sede di prima iscrizione della ditta individuale.

Le nuove imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all’Albo imprese artigiane a partire dal 18/10/2012 hanno l'obbligo di comunicare, pena la sospensione della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), mentre per le imprese individuali già iscritte nel Registro delle Imprese alla data del 18 ottobre 2012 hanno tempo fino al 31 dicembre 2013 per comunicare al Registro delle imprese o all’Albo imprese artigiane il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Quindi a partire dalla fine del prossimo anno tutti i soggetti economici dovranno essere dotati della posta elettronica certificata (PEC) che dovrà essere comunicata al Registro delle Imprese o ai rispettivi ordini professionali per i soggetti professionisti.

Analogamente a quanto previsto per le società, in base a quanto disposto dal Decreto Legge 18/10/2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 19/10/12, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese":

2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata. 

l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.