Con la circolare n. 12 del 1 febbraio 2023 l'Inps ha fornito le informazioni relative alle aliquote contributive dell'anno 2023 per gli iscritti alla gestione separata.

La circolare inoltre comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata nell’anno 2023.

Aliquote contributive per collaboratori e figure assimilate

Per l’anno 2023 l’aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui  all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%, così come stabilito dall’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall’articolo 2, comma 57, della legge n. 92/2012.

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

  • 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
  • 0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della legge n. 296/2006;
  • 1,31%, disposta dall’articolo 15-quinquies del decreto legislativo n. 22/2015, introdotto dal comma 223 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021.

Aliquote contributive per professionisti

Per l’anno 2023 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati sono:

  • aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) in misura pari al 25% così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007);
  • aliquota contributiva aggiuntiva per la c.d. ISCRO (introdotta in via sperimentale per gli anni 2021, 2022 e 2023) pari allo 0,51% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020. Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1, che ha previsto in via sperimentale l’erogazione da parte dell’INPS dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Tabella professionisti

Professionisti Aliquote
 Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

 

Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2023, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i  collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Tabelle riassuntive

Collaboratori e figure assimilate  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 35,03% (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24% (24,00 IVS)
   
Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24% (24,00 IVS)

Ripartizione dell’onere contributivo

Aziende committenti
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori di lavoro privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche.

Professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi e che il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023). Inoltre, si precisa che l’acconto per l’anno di imposta 2023 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2023.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023

L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).

Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2022.

Massimale e minimale di reddito 

Massimale

Per l’anno 2023 il massimale di reddito è pari a € 113.520,00. Pertanto le aliquote per il 2023 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2023 il minimale di reddito previsto per poter avere l'accredito dell'anno contributivo INPS ai fini pensionistici è pari a € 17.504,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.200,96, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

  • € 4.591,30 (di cui € 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;
  • € 5.902,35 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
  • € 6.131,65 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%.

 Riferimenti normativi:

  • Circolare INPS n. 12 del 1 febbraio 2023;
  • Legge 8 agosto 1995, n. 335.