Con la circolare n. 33 del 7 febbraio 2024 dell'Inps, ha fornito le informazioni relative all'anno 2024 per il pagamento dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.

Gli imprenditori artigiani devono iscriversi obbligatoriamente alla gestione previdenziale I.V.S. istituita presso l’INPS e versare i contributi in base al reddito dichiarato anno per anno. L'impresa artigiana è stata definita con la “legge quadro n. 443/1985” che ne ha fissato i criteri fondamentali entro i quali le regioni possono emettere provvedimenti a favore degli artigiani.

L’articolo 1 della sopracitata legge dispone che:

  • è imprenditore artigiano colui che svolge un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, salvo il caso in cui siano solamente strumentali ed accessorie all’esercizio dell’impresa (Legge n.463/1959; Legge n.443/1985; Legge n.133/1997; Legge n.57/2001).

Inoltre deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Aver compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di autorizzazione da parte del tribunale all'esercizio dell'attività oltre il sedicesimo anno di età);
  • Esercitare l’attività (anche manuale) personalmente in qualità di titolare dell’impresa artigiana, con lavoro proprio, ed eventualmente con l’ausilio dei propri familiari;
  • Svolgere in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale;
  • Assumere la piena responsabilità dell'impresa con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
  • Non superare i limiti dimensionali previsti dalla Legge 443/85.

L’attività può essere esercitata sotto forma di:

  • impresa individuale;
  • impresa familiare;
  • società di persone (S.a.s., S.n.c.);
  • società di capitali (S.r.l. unipersonali e pluripersonali).

ISCRIZIONE CESSAZIONE E VARIAZIONE

Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività artigiana, deve essere presentata domanda di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane presso la camera di commercio ove ha sede l'attività..

La legge attribuisce all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane valore costitutivo, e conferisce all'impresa la qualifica artigiana anche ai fini previdenziali e assistenziali.

Tale qualifica viene conservata dalla data di decorrenza dell'iscrizione sino a quella dalla quale ha effetto la cancellazione.

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori.

È stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo).

Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio).

Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).

I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile.

Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1.1.1996 (soggetti privi di anzianità contributiva) vige un diverso limite massimo di reddito.

ALIQUOTE E CONTRIBUTI ARTIGIANI ANNO 2024

Per l'anno 2024, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani è pari a € 18.415,00.

Titolari di qualsiasi età e collaboratori di età superiore a 21 anni

Reddito d’impresa aliquota Contributo minimo obbligatorio Contributo massimo obbligatorio per soggetti con anzianità contributiva al 31/12/1995 Contributo massimo obbligatorio per soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
oltre Euro fino a Euro Euro Euro Euro
18.415,00 24,00%  4.427,04 (4.419,60 IVS + 7,44 maternità)
(368,92 mensili)
4.427,04 4.427,04
18.415,01 55.008,00 24,00% 8.782,32 8.782,32
55.008,01 91.680,00 25,00% 9.168,00 9.168,00
91.680,01 119.650,00 25,00%   6.992,50
Totale 22.377,36 29.369,86

 

Collaboratori di età fino a 21 anni

Reddito d’impresa aliquota Contributo minimo obbligatorio Contributo massimo obbligatorio per soggetti con anzianità contributiva al 31/12/1995 Contributo massimo obbligatorio per soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
oltre Euro fino a Euro Euro Euro Euro
18.415,00 23,70% 

4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità)
(364,32 mensili)

4.371,80 4.371,80
18.415,01 55.008,00 23,70% 8.672,54 8.672,54
55.008,01 91.680,00 24,70% 9.057,98 9.057,98
91.680,01 119.650,00 24,70%   6.908,59
Totale 22.102,32 29.010,91

 

N.B.: Sul minimale di reddito deve essere aggiunto il contributo di maternità pari a Euro 0,62 mensili (pari ad euro 7,44 annuali)

Per l'anno 2024, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 91.680,00 (€ 55.008,00 più € 36.672,00); redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa e riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, per l'anno 2024, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 119.650,00. Tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

REDDITO IMPONIBILE

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);

b. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2024, ai redditi 2024, da denunciare al fisco nell'anno 2025).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2024, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Inoltre la base imponibile dei Soci lavoratori di S.r.l. è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche se non distribuiti ai soci.

QUANDO SI VERSA

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in 4 rate, alle seguenti scadenze:

  • 16 maggio 2024
  • 20 agosto 2024
  • 18 novembre 2024
  • 17 febbraio 2025

Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in 2 acconti di pari importo, calcolati sull'80% del reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all’anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito.

I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati differendoli di 30 giorni o rateizzandoli in un massimo di 6 rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto.

N.B: I contribuenti sono tenuti alla compilazione del quadro “RR” del modello UNICO persone fisiche, per la determinazione dei contributi previdenziali, con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare INPS n. 102 del 12 giugno 2003.

ACCERTAMENTI EFFETTUATI DAL FISCO

A partire dalla dichiarazione UNICO 1999 (per i redditi 1998), l’Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all’INPS.

Le tipologie di accertamento che influiscono sulla contribuzione INPS sono:

  • Liquidazione automatica ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/73 (C.I.R.);
  • Accertamento parziale ai sensi dell’art. 41 bis del D.P.R. 600/73;
  • ISA;
  • Accertamenti unificati.

Riferimenti normativi:

  • Circolare INPS n. 33 del 7 febbraio 2024;
  • Legge quadro n. 443/1985;
  • Circolare INPS n. 102 del 12 giugno 2003.