A partire dal 1° gennaio 2011, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 78/2010 convertito in legge 122/2010, è fatto divieto di utilizzare in compensazione, nel modello F24, crediti fiscali e contributi per il pagamento di debiti fiscali in presenza di ruoli scaduti per un importo superiore ad euro 1.500,00.
La finalità di questo provvedimento è quella di non consentire ai contribuenti l'utilizzo in compensazione di crediti in presenza di ruoli scaduti, di importo considerevole, che se effettuati vanificherebbero l'attività dell'agente della riscossione consentendo nel contempo al contribuente di spogliarsi del proprio patrimonio per rendersi inattaccabile.
Il mancato rispetto di tale limite, ovvero la compensazione in presenza di un'importo iscritto a ruolo superiore ad euro 1.500,00, sarà punita con una sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (con i relativi accessori) per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.
Il provvedimento introdotto dal 1° gennaio 2011 inibisce la facoltà concessa fino ad oggi, dall'articolo 17 comma 1 del D.L. 247/2007, che consente di operare senza alcuna limitazione (fino ad un massimo di euro 516.456,90 come previsto dal art. 34 comma 1 della legge 388/2000) la compensazione dei debiti con i crediti in essere.
Per importo iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento si intende che la cartella oltre ad essere stata notificata ("la firma della raccomandata equitalia fatta al postino") devono essere trascorsi i 60 giorni successivi concessi per il pagamento della stessa. A titolo esemplificativo una cartella notificata il 10 dicembre 2010, per la quale i 60 giorni scadranno nel 2011, se da sola o cumulata con le altre precedenti supera un'importo di euro 1.500,00 non consentirà di effettuare più alcuna compensazione.
Il riferimento agli importi "accessori" indica che bisogna prendere in considerazione anche interessi e sanzioni (per le iscrizioni a ruolo a titolo definitivo, come le somme iscritte ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973) e l'aggio, le spese di notifica della cartella (ai sensi dell’articolo 17 comma 7-ter del D.Lgs n.122/1999)
Nel caso in cui i crediti siano superiori rispetto ai debiti scaduti iscritti a ruolo, tale limite opera fino alla concorrenza di quest'ultimi, pertanto la compensazione deve ritenersi ammessa per gli importi eccedenti.
Anche se si hanno alcuni dubbi sulla definizione di debiti erariali possiamo dire che sono inclusi debiti IRPEF, IRES, IRAP, IVA ecc, mentre diversamente sembrerebbero esclusi i debiti non erariali come i contributi previdenziali (INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata), i tributi locali (es. ICI), i premi INAIL, le ammende del codice della strada etc.
Per sintetizzare, possiamo affermare che tale preclusione all'utilizzo dei crediti è interessata dalle seguenti limitazioni:
- il blocco della compensazione riguarda i soli crediti erariali;
- il blocco opera solo in caso di somme iscritte a ruolo, per le quali è scaduto il termine di pagamento, di ammontare superiore ad € 1.500;
- i debiti iscritti a ruolo che comportano il blocco delle compensazioni devono riferirsi alle sole imposte erariali e relativi accessori (quindi ruoli per contributi previdenziali o per multe stradali, ad esempio, non comportano alcun blocco alle compensazioni);
- il blocco alle compensazioni opera fino a concorrenza dei ruoli scaduti, mentre la parte eccedente non risulterà interessata da alcun blocco (ad esempio: ruolo scaduto € 10.000, credito € 23.000; la compensazione sarà ammessa per € 13.000).