Con l’articolo 1, commi da 2 a 4 della legge 234/2021 (manovra finanziaria anno 2022) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 di venerdì 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 49  sono state modificate le aliquote IRPEF in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Ricordiamo che l'IRPEF, che è l'acronimo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è un'imposta diretta, personale e progressiva istituita nel 1974 a seguito della riforma del sistema tributario. Si stima che l'IRPEF imposta copra circa un terzo del gettito fiscale dello Stato italiano. L'IRPEF è regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), emanato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

Dal 2022 le aliquote IRPEF e il numero di scaglioni di reddito vengono ridotti, da cinque a quattro, con soppressione di quello che (fino al 2021) era il quarto (comprensivo dei redditi da oltre 55mila euro e fino a 75mila) e l'eliminazione della corrispondente aliquota del 41%. Il terzo scaglione è stato ridotto, contemplando, ora, i redditi da oltre 28mila euro e fino a 50mila (precedentemente fino a 55mila).

Aliquote IRPEF dal 2022 

 Aliquota  Reddito (per scaglioni)    Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi gli scaglioni
 23%  fino a euro 15.000,00  23% sull’intero importo
 25%  oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00  3.450,00 + 25% sulla parte eccedente 15.000,00 euro
 35%  oltre euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00  6.700,00 + 35% sulla parte eccedente 28.000,00 euro
 43%  oltre euro 50.000,00  14.400,00 + 43% sulla parte eccedente 75.000,00 euro

 Aliquote IRPEF fino al 2021  

 Aliquota Reddito (per scaglioni)   Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi gli scaglioni
 23% fino ad euro 15.000,00   23% sull'intero importo
 27% oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00   3.450,00 + 27% sulla parte eccedente 15.000,00 euro
 38% oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00   6.960,00 + 38% sulla parte eccedente 28.000,00 euro
 41%  oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00  17.220,00 + 41% sulla parte eccedente 55.000,00 euro
 43% oltre euro 75.000,00 25.420,00 + 43% sulla parte eccedente 75.000,00 euro

La modificha, introdotta dalla manovra finanziaria 2022, degli scaglioni e delle aliquote è avvenuta attraverso l’integrale sostituzione del comma 1 dell’articolo 11 (determinazione dell’imposta) del Dpr 917/1986 (Tuir).

Nel calcolo dell'IRPEF bisogna tener conto delle:

  • Detrazioni per lavoro dipendente (art. 49 TUIR) e redditi assimilati (art. 50, 53, 66 e 67 TUIR);
  • Detrazioni per carichi di famiglia (moglie, figli e altri familiari considerati a carico fiscalmente);
  • Detrazioni per oneri indicati nel quadro RP del modello UNICO o nel quadro E del modello 730;  

Riferimenti normativi:

  • Articolo 1, commi da 2 a 4 della legge 234/2021 (manovra finanziaria anno 2022);

  • Art. 11 - Determinazione dell'imposta TUIR DPR 22 dicembre 1986 n. 917;