La ritenuta d'acconto è una forma anticipata di pagamento delle imposte che il sostituto d'imposta (es. il datore di lavoro o il committente) effettua per conto dell'ente impositore (lo Stato) al momento della corresponsione del corrispettivo in denaro che soggiace alla prestazione effettuata dal percipiente (es. di lavoro dipendente o di lavoro autonomo).
Nell'attività di lavoro autonomo il sostituto d'imposta (il cliente titolare di partita IVA che riceve la fattura dal professionista) a fronte del corrispettivo elargito per la prestazione al percipiente (professionista), deve operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'obbligo di rivalsa; tale ritenuta nel caso si tratti di soggetti non residenti è pari al 30% e non è a titolo di acconto dell’imposta bensì a titolo definitivo.
Soggetti che applicano la ritenuta
I soggetti, sostituti d'imposta, che sono obbligati ad effettuare la ritenuta sui redditi di lavoro autonomo corrisposti sono:
- le società di capitali residenti nel territorio dello Stato, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute, le società di persone e gli enti equiparati;
- le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o arte e professione;
- i Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E);
- le società ed enti di qualsiasi tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- le imprese agricole;
- il condominio;
- i curatori fallimentari;
- le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici;
- i trusts;
- le aziende coniugali;
Redditi a cui viene applicata la ritenuta
I soggetti, percipienti, si vedono applicare la ritenuta d'acconto sui seguenti compensi per lavoro autonomo corrisposti a qualunque titolo:
- per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale, ed anche sotto forma di partecipazione agli utili;
- per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d'autore da parte dello stesso autore;
- sui diritti per opere d'ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.
Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i compensi di importo inferiore a 25,82 euro (sempre che non si tratti di acconti relativi a prestazioni di importo complessivo superiore a tale limite), corrisposti dagli enti pubblici e privati, non aventi a oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Importi su cui applicare la ritenuta d'acconto
La base imponibile è costituita da compensi professionali corrisposti a qualsiasi titolo. Oltre ai compensi professionali, anche i rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio, vitto e alloggio nonché tutte le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente, anche se le fatture risultano intestate, oltre che al professionista, anche al committente nell'interesse del quale sono state sostenute.
Inoltre, è soggetto a ritenuta il contributo Inps addebitato al cliente (4%) da parte di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps.
Non concorrono, invece, alla formazione della base imponibile:
- i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- l'eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell'ordine professionale (ad esempio, 4% per i dottori commercialisti);
- le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano debitamente e analiticamente documentate.
Riguardo ai redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore e ai diritti per opere d’ingegno, il reddito imponibile è dato dall'ammontare dei compensi, in denaro o in natura, percepiti nel periodo d'imposta ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese sostenute (importo elevato al 40% se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni).
Momento di applicazione della ritenuta d'acconto
La ritenuta sia a titolo d’acconto sia a titolo d’imposta va operata all’atto del pagamento della prestazione professionale (provvigione per gli agenti di commercio). Sono assoggettati alla ritenuta anche gli acconti e le anticipazioni della prestazione professionale (provvigione per gli agenti di commercio) all'atto del pagamento degli stessi.
Aliquote - ritenuta d'acconto
Per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti in Italia, la ritenuta, effettuata a titolo d’acconto, è pari al 20%.
Se, invece, i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti in Italia per prestazioni svolte sul territorio dello Stato Italiano, si applica una ritenuta a titolo di imposta in misura del 30% dell'ammontare corrisposto. L’aliquota del 30% a titolo d’imposta si applica sui compensi e le somme corrisposti a non residenti per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti, invenzioni industriali e simili (articolo 23, comma 2, lett. c) Tuir).
Se i predetti compensi, per prestazioni di lavoro autonomo e assimilati, sono corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia, si applica la ritenuta a titolo di acconto in misura del 20%.
Tabella riepilogativa | ||
Tipo di reddito | Aliquota della ritenuta | Base imponibile |
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Compensi per cessione diritti d'autore da parte dello stesso autore: | ||
- soggetti di età superiore a 35 anni | 20% a titolo d’acconto | 75% |
- soggetti di età inferiore a 35 anni | 20% a titolo d’acconto | 60% |
Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti | 30% a titolo d’imposta | 100% |
Compensi per cessione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti | 30% a titolo d’imposta | 100% |
Modalità di versamento della ritenuta d'acconto
Le ritenute vanno versate dai sostituti d’imposta entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento della prestazione (fattura), se il predetto termine cade di sabato o di giorno festivo il versamento è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche per i sostituti titolari di partita IVA, utilizzando il codice tributo 1040 per le prestazioni effettuate dai professionisti, il periodo da indicare è il mese e l'anno nel formato MM/AAAA.
Certificazione delle ritenute d'acconto trattenute
I sostituti d’imposta che hanno operato le ritenute di cui all’art. 25bis del D.P.R. 600/1973 devono, entro il 28 marzo dell’anno successivo, rilasciare al certificazione relativa alle ritenute operate nell’anno precedente. In tale certificazione il sostituto d'imposta deve attestare:
- l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;
- l'ammontare delle ritenute operate;
- eventuali altri dati non obbligatori come ad esempio il contributo professionale o l’IVA.
Riferimenti normativi:
- Art. 23 comma 2 lett. c del DPR n. 917 del 22/12/1986 "TUIR"
- Agenzia delle Entrate - F24 Ritenute reddito lavoro autonomo.