La nota di credito (o nota di variazione) è un documento emesso ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72 con il quale il cedente/prestatore ha la facoltà di rettificare in diminuzione in tutto o in parte l'imponibile relativo ad una fattura emessa in precedenza. La disciplina relativa alle note di credito IVA, contenuta nell’articolo 26, commi 2 e seguenti, del DPR n. 633 del 1972 è stata più volte modificata nel corso degli anni.

Le variazioni IVA a seguito di emissione di una nota di credito non possono essere effettuate a discrezione del contribuente ma devono seguire scrupolosamente, anche per evitare di rendere non corretta la contabilità, le regole dettate dall'art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta) del DPR 633/72, il quale dispone che:

1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017)

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta' di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).

5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

6. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017)

7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.

9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facolta' di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

10. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.

10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

11. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017)

12. Ai fini del comma 3-bis, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilita' di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita';
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita'.

 

Pertanto, ai sensi del secondo comma dell'art. 26 DPR 633/72, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o della registrazione della stessa (artt. 23 e 24 DPR 633/72) può capitare che l’azienda si trovi nella situazione di dover rettificare una fattura già emessa, e ciò in quanto, ad esempio, la prestazione originariamente pattuita sia venuta meno, oppure in quanto ci si è accorti di errori nel calcolo dell’imposta, dell’imponibile o in entrambi. Specularmente a differenza della nota di credito può essere emessa una nota di debito con cui il cedente/prestatore ha la facoltà di rettificare in aumento in tutto o in parte l'imponibile relativo ad una fattura emessa in precedenza.

Modalità di emissione

La nota di credito emessa dal cedente/prestatore ha le medesime caratteristiche della fattura, sulla stessa deve essere impresso in evidenza che trattasi di "Nota di credito". Normalmente la nota di credito richiama gli estremi delle fatture che intende rettificare (numero fattura e data fattura).

Di seguito un facsimile della "Nota di credito":

XYZ SpA
Via Risorgimento 1245
20121 Milano (MI)
C.F. e P.IVA 000000000000000
   
    NOTA DI CREDITO
   

n. 3 del 12/05/2011

     
    Spett.le
ABC Srl
Via Verdi 412
24047 Treviglio (BG)
C.F. e P. IVA 000000000000000
     
Storno per errata fatturazione della merce venduta in data 15.02.2013 con la fattura n. 33 - Nota di credito emessa ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/72    
     
  Imponibile 250,00
     
  IVA 22% 55,00
     
  Totale 305,00

Termine di emissione della nota di credito

La nota di credito va emessa entro un anno dall'effettuazione dell'operazione infatti il terzo comma dell'art. 26 DPR 633/1972 stabilisce che "le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione".

Pertanto nel caso di un sopravvenuto accordo tra le parti la variazione può essere eseguita entro il più stretto termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Schematizzando si può dire che la nota di credito deve rispettare il limite temporale di un'anno nei seguenti casi:

  • in precedenza di sconti e abbuoni non previsti in precedenza contrattualmente;
  • forniture scadenti o comunque non corrispondenti a quanto pattuito;
  • differenze nelle quantità e nelle unità di peso;
  • errori materiali nella fatturazione;

Invece, tale limite temporale, non si applica nei seguenti casi:

  • ritiro dal mercato di un prodotto sulla base di una disposizione dell'autorità giudiziaria;
  • eventi che rendono invalido il contratto in base a disposizioni del codice civile come la nullità, l’annullamento, la revoca, la risoluzione, la rescissione e similari della cessione/prestazione (se non derivanti da sopravvenuto accordo tra le parti);
  • sconti ed abbuoni previsti contrattualmente dalla consegna originaria (se gli stessi sono stati concessi in un secondo momento la nota di credito deve essere emessa entro un'anno);
  • mancato pagamento (totale o parziale) a seguito di procedure concorsuali o procedure esecutive non andate a buon fine.

Si sottolinea che la rettifica può essere effettua senza l'emissione di una nota di debito o credito quando dopo l'emissione della fattura il cliente non abbia ancora provveduto alla registrazione della fattura ricevuta, in questo caso basterà che il cliente sostituisca la fattura originale errata con quella riemessa prima della registrazione della stessa nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 23 DPR 633/1972. Questa ipotesi non è più valida con l'avvento della fatturazione elettronica.

Nota di credito e fatturazione elettronica

La nota di credito, l'avvento della fatturazion elettronica, può essere generata in formato XML indicando come tipologia di documento “TD04 Nota di Credito”, tale documento viene emesso a fronte e-fatture predecedentemente emesse con tipologia di documento "TD01 Fattura". Esiste inoltre la possibilità di emetter una nota di credito semplificata come tipologia documento "TD08 Nota di Credito semplificata", tale documento viene emesso a fronte e-fatture predecedentemente emesse con tipologia di documento "TD07 Fattura semplificata".

Assosoftware nelle proprie FAQ ha specificato che le Note di Credito sono documenti di variazione negativa di imponibili e imposte. Tale effetto è predeterminato dalla tipologia associata al documento (TD04). I valori degli importi a credito devono quindi obbligatoriamente essere riportati sempre positivi sia nelle righe che nel riepilogo per aliquota. Eventuali documenti TD04 che riportano valori a credito negativi dovranno essere elaborati ignorando il segno.

Emssione di una nota di credito di sola IVA

Con la risposta FAQ n. 96 pubblicata il 19 luglio 2019 dall'Agenzia delle Entrate è stato specificato che:

Domanda

In caso di emissione di una nota di accredito di sola IVA a seguito di chiusura della procedura di fallimento, prima dell’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, la nota di accredito era così predisposta:
 
imponibile 0,00
IVA 22% 22,00
Totale documento 22,00 
 
Oggi l'invio allo SDI di un documento con imponibile ZERO comporta lo scarto. Per ovviare al problema, si potrebbe procedere nel seguente modo:
 
imponibile   100,00
 IVA 22%  22,00
 f.c. iva  -100,00
 Totale documento  22,00
 
Questo metodo:
- è corretto dal punto di vista delle scritture contabili;
- non è però corretto dal punto di vista della Dichiarazione IVA, (si dovrebbe fare una variazione del quadro VF nella colonna IMPONIBILE, ma a questo punto non si avrebbe corrispondenza fra dichiarazione e registri Iva).
 
Come si può superare il problema?
 
È possibile emettere una fattura elettronica con solo IVA utilizzando il tipo documento “Fattura semplificata” (si rimanda alla FAQ n. 27 pubblicata il 27 novembre 2019).

 

Operazioni intracomunitarie

Anche per le operazioni intracomunitarie vi è la necessità di effettuare, per le medesime ragioni di fatturazione nazionale, la rettifica delle fatture emesse nei confronti di operatori intracomunitari. Nel caso in cui si presenti la necessità di variare in diminuzione l'importo di una prestazione intracomunitaria effettata da un operatore nazionale si applicano le medesime disposizioni previste per le cessioni interne dall'art. 26 comma 2 e 3 del DPR 633/72.

Riferimenti normativi:

  • Art. 6 DPR 633/72;
  • Art. 23 DPR 633/72;
  • Art. 26 DPR 633/72;
  • D.L. 331/1993;
  • Circolare 77 del 17/04/2000;
  • Risoluzione 12 ottobre 2001, n. 155;
  • Risoluzione 18 marzo 2002, n. 89;
  • Risoluzione 16 maggio 2008, n. 195;
  • FAQ n. 96 pubblicata il 19 luglio 2019;
  • Interpello n. 17 del 2020;
  • Art 18, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis),convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
  • Circolare 29 dicembre 2021, n. 20/E;
  • Interpello 50/2022;