L'IMU (imposta municipale propria) è l'imposta, in sostituzione dell’ICI e dell’IRPEF dovuta sugli immobili, che è stata disciplinata con gli artt.8, 9 e 14 del D.Lgs. n° 23 del 2011, la cui applicazione è stata anticipata al 1° gennaio 2012 con l’art.13 del D.L. n° 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214.
L’IMU (imposta municipale propria) ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (decreto che ha introdotto l’ICI), ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Categorie Catastali
Di seguito elenchiamo le categorie catastali di classificazione degli immobili utilizzate per identificare la destinazione dell’immobile, ogni categoria è ulteriormente suddivisa in base alle caratteristiche di valore dell’immobile con una redditività crescente:
CATEGORIA A (Unità Immobiliari ad uso abitativo o assimilabile)
A/1 - Abitazioni di tipo signorile.
A/2 - Abitazioni di tipo civile.
A/3 - Abitazioni di tipo economico.
A/4 - Abitazioni di tipo popolare.
A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare.
A/6 - Abitazioni di tipo rurale.
A/7 - Abitazioni in villini
A/8 - Abitazioni in ville.
A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
A/10 - Uffici e studi privati.
A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
CATEGORIA B (Unità Immobiliari ad uso di alloggio collettivo, come collegi e caserme)
B/1 - Collegi e convitti, educandati, ricoveri; orfanotrofi; ospizi, conventi; seminari; caserme.
B/2 - Case di cura ed ospedali.
B/3 - Prigioni e riformatori.
B/4 - Uffici pubblici.
B/5 - Scuole, laboratori scientifici.
B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti.
B/8 - Magazzini sotterranei per deposito di derrate.
CATEGORIA C (Unità Immobiliari per uso commerciale)
C/1 - Negozi e botteghe.
C/2 - Magazzini e locali di deposito.
C/3 - Laboratori per arti e mestieri.
C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi.
C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative.
C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse.
C/7 - Tettoie chiuse od aperte.
CATEGORIA D (Immobili con destinazione speciale)
D/1 – Opifici.
D/2 - Alberghi e pensioni.
D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili.
D/4 - Case di cura ed ospedali.
D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione.
D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi.
D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio.
D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (D.P.R. 139/98).
(D/10 – Residence)
(D/11 – Scuole e laboratori scientifici privati)
(D/12 – Posti barca in porti turistici, stabilimenti balneari)
CATEGORIA E (Immobili con destinazione particolare)
E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.
E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.
E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.
E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
E/6 - Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale.
E/7 - Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti.
E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.
E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.
CATEGORIA F (solo per DOCFA)
F/1 - Area urbana
F/2 - Unità collabenti
F/3 - Unità in corso di costruzione
F/4 - Unità in corso di definizione
F/5 - Lastrico solare
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenzialeper ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Il decreto 201 del 6 dicembre 2011 ha soppresso la disposizione di riferimento (articolo 59, lettera e), del decreto legislativo n. 446/97) con la quale, se stabilito da regolamento comunale, le case date in uso gratuito ai parenti erano esenti ICI dal 2011 come l’abitazione principale e relative pertinenze, pertanto gli immobili in uso a parenti sono diventati, ai fini IMU, come delle seconde case, assoggettate quindi all'aliquota di base del 7,6 per mille, senza che residuino spazi per i regolamenti locali.
Aliquote e base imponibile IMU
La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- a.160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b.140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c.80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d.60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- e.55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il valore é costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.
L'aliquota di base dell'imposta é pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
L'aliquota é ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
L'aliquota é ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Oltre ai 200 euro, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 50 per ogni figlio, di età non superiore a 26 anni, che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale (anche non a carico) sino a un massimo di 8.
I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Scadenze dei versamenti
Il versamento dell'imposta è effettuato per tutti gli immobili e terreni, esclusa l’abitazione principale e le relative pertinenze, in due rate:
- 16 giugno (passa al primo giorno lavorativo successivo se il 16 è un giorno festivo);
- 16 dicembre (passa al primo girono lavorativo successivo se il 16 è un giorno festivo).
La prima rata, secondo quanto stabilito dal art. 4, comma 12-bis del DL 16/2012, prevede il versamento del 50% dell’importo calcolato solo tenendo conto dell’aliquota e delle detrazioni base, successivamente con la seconda rata a dicembre verranno conguagliate l’aliquota e le detrazioni effettivamente stabilite dal comune per l’anno di versamento del tributo (il comune infatti entro il 30 di settembre potrà variare dello 0,2 % in più o in meno l’aliquota).
Per l’abitazione principale e relative pertinenze l’IMU potrà essere versata in 3 rate, per le prime due rate, rispettivamente di un terzo ciascuna, il versamento verrà effettuato sull’importo calcolato solo con l’aliquota e le detrazioni base, la terza rata di dicembre conguaglierà il calcolo definitivo con l’aliquota e le detrazioni effettivamente stabilite dal comune per l’anno di versamento del tributo:
- 16 giugno (passa al primo giorno lavorativo successivo se il 16 è un giorno festivo);
- 16 settembre (passa al primo giorno lavorativo successivo se il 16 è un giorno festivo);
- 16 dicembre (passa al primo girono lavorativo successivo se il 16 è un giorno festivo).
Il versamento dell’IMU può essere compensato con i crediti che spettano al contribuente utilizzando sempre il modello F24 di versamento.
Modalità di pagamento
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente con il modello F24 con i nuovi codici tributo stabiliti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 35/E del 12 aprile 2012.
Esempio di calcolo IMU abitazione principale
Il seguente esempio ha uno scopo puramente esemplificativo e non tiene in considerazione le numerose variabili che possono influenzare la complessità del calcolo per ogni categoria di immobile.
Una coppia possiede un’abitazione (prima casa) nel comune di Brescia di categoria A/4 con una rendita catastale di € 320 e relativa pertinenza (autorimessa) di categoria C/6 con una rendita catastale € 50, la coppia ha un figlio di 23 anni convivente nel medesimo nucleo famigliare.
La base imponibile è la seguente :
- A/4 (320 + 5%) x 160 = 53.760
- C/6 (50 + 5%) x 160 = 8.400
53.760 + 8.400 = 62.160
ora applichiamo l’aliquota base alla base imponibile per determinare l’IMU
62.160 * 0,4 per mille = € 248,64
all’importo sopra applichiamo del detrazioni spettanti ovvero 200 euro perché trattasi di abitazione principale e euro 50 per il figlio
€ 248,60 – 200 – 50 = 0
per effetto delle detrazioni la coppia non dovrà versare alcun importo IMU.
Riferimenti normativi:
- Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- Agenzia delle Entrate Circolare 35/E del 12 aprile 2012;
- Art. 4, comma 12-bis del DL 16/2012;