L'articolo 17, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1973 stabilisce che per le cessioni tablet, pc e laptop, cellulari, dispositivi a circuito integrato effettuate nella fase distributiva (commercio all'ingrosso), che precede il commercio al dettaglio, nei confronti di operatori iva si applica il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).
Pertanto si dispone l’applicazione del reverse charge in relazione alle cessioni “di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”. Tale disposizione è stata introdotta per risponde all’esigenza di affrontare il diffondersi di fenomeni fraudolenti, specie in alcuni particolari settori manifestamente più a rischio, regolando direttamente l’applicazione del meccanismo del reverse charge.
L’inversione contabile (reverse charge)
L’inversione contabile (reverse charge) è un sistema di fatturazione previsto dall’art.17, comma 5, del d.P.R. 633/1972 che comporta che il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore.
Questo comporta per il fornitore l’emissione della fattura senza addebitare l’IVA (con l’annotazione che si tratta di una operazione soggetta a inversione contabile) e per l’acquirente l’obbligo di integrare tale fattura riportando l’aliquota e la relativa Iva e di annotarla sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti.
La norma è finalizzata al contrasto delle frodi in materia di IVA, come indicato dalla Direttiva n. 2006/69/CE del Consiglio e dai recenti provvedimenti con i quali il legislatore ha esteso il campo applicativo del reverse charge anche ad altri settori (vedi art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – concernente l’applicazione del reverse charge nel settore edile) particolarmente sensibili, prevenendo la possibilità che il cedente incassi dal proprio cliente l’IVA dovuta sulla cessione senza provvedere poi al versamento dell’imposta medesima.
Come funziona dell’inversione contabile (reverse charge)
L’applicazione del regime del reverse charge comporta che:
- Il fornitore (esecutore) emette fattura senza addebito d’imposta con precisa indicazione della norma che prevede l’applicazione del reverse charge (Operazione IVA soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. c) D.P.R. 633/72);
- Il cliente (committente) deve integrare la fattura con il riferimento dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse (si registra l’autofattura ex art. 17 c. 6 DPR 633/72 nel registro vendite per rendere l’operazione neutra ai fini IVA) o in quello dei corrispettivi entro il mese di ricevimento o successivamente comunque entro 15 giorni dal ricevimento; lo stesso documento, per consentire la detrazione dell’IVA, va annotato anche nel registro degli acquisti.
Ambito soggettivo
L’applicazione del meccanismo del reverse charge comporta che il destinatario della cessione territorialmente rilevante, se soggetto passivo d’imposta, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente. Il cessionario è obbligato all’assolvimento dell’imposta mediante reverse charge anche se non stabilito in Italia o avente stabile organizzazione in Italia. Per assolvere il predetto obbligo, dunque, il cessionario - non stabilito o in assenza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato - dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia (cfr. Risoluzione n. 28/E del 2012).
Pertanto, i cedenti dei beni in argomento sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972 e con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione del reverse charge (art. 17, sesto comma, lett. c); il cessionario dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Lo stesso vale se a comprare è un esportatore abituale e anche la Pa che acquista il bene nell’ambito della propria attività commerciale.
L’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile relativo alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, lett. c), del DPR n. 633 del 1972, trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, analogamente a quanto già precisato con la circolare n. 59/E del 2010 e la Risoluzione n. 36/E del 2011.
Cosa si scrive in fattura
Il fornitore emette una fattura senza indicazione dell’iva “Operazione IVA soggetta a reverse charge ex art. 17, c. 6, lett. c) D.P.R. 633/72“ e nel campo “Natura operazione” della fatture elettronica emessa deve essere indicato il codice N6.6 (Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop).
L’acquirente, dovrà provvedere a integrare la fattura con l’IVA, registrandola sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. Ad oggi egli potrà scegliere di assolvere l’onere di integrare la fattura alternativamente in uno dei due modi:
- integrando la fattura ricevuta in maniera cartacea e quindi ed apponendo apposita dicitura/timbro di integrazione sulla fattura registrata nel registro vendite;
- integrando elettronicamente la fattura ricevuta, mediante la creazione ed invio di un file xml separato al Sistema di Interscambio, utilizzando il Tipo documento “TD16 - Integrazione fattura da reverse charge interno”;
Fattura integrativa n. …. | |||
Protocollo Registro acquisti… | |||
Protocollo Registro vendite… | |||
Cessione di console da gioco, tablet, PC e laptop, cellulari, dispositivi a circuito integrato …… | € 20.000,00 | ||
IVA | € 4.400,00 | ||
Totale fattura | € 24.400,00 | ||
Integrazione ai sensi art. 17, c. 6, lett. c) D.P.R. 633/72 |
La fattura integrativa deve essere annotata sia nel Registro delle fatture di acquisto sia nel Registro delle fatture di vendita. Con questa doppia registrazione di fatto viene neutralizzata l’iva dal punto di vista contabile e quindi non dovrà essere materialmente versata.
A che tipologia di beni (console da gioco, tablet PC e laptop, telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato) si applica
Il reverse charge è applicabile anche alle cessioni, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate tra soggetti passivi, dei seguenti prodotti:
- telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- console da gioco, (NC 9504 50 00);
- tablet PC (NC 8471 30 00);
- Laptop (NC 8471 30 00);
Si precisa che ai fini dell’individuazione dei predetti beni, non rileva la denominazione “commerciale” ma, bensì, la circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura Combinata (NC).
Sanzioni
Con riguardo alle violazioni relative all’omessa o errata applicazione del reverse charge sono applicabili le sanzioni di cui all’articolo 6, commi 9-bis 1 e 9-bis 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Riferimenti:
- Articolo 17, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1973;
- L’articolo 1, comma 44 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. legge finanziaria per il 2007);
- Circolare 59/E del 23/12/2010;
- Risoluzione 36/E del 31/03/2011;
- Circolare 14/E del 27/03/2015;
- Circolare 15/E del 15/04/2015;
- Circolare 21/E del 25/05/2020;
- Risposta n. 894 del 31 dicembre 2021.