La sezione III (Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori) artt. 64 - 70 delle legge fallimentare (R.g. 16 marzo 1942 n. 267) riformata (D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5) prevede l'azione che il curatore fallimentare può svolgere nei confronti degli atti pregiudizievoli ai creditori in caso di dichiarazione del fallimento. In sostanza il curatore può dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore "il fallito", in pregiudizio ai creditori, effettuati in un periodo "sospetto" antecedentemente alla dichiarazione di fallimento che hanno sostanzialmente diminuito la consistenza patrimoniale dell'impresa fallita ed hanno alterato la cosiddetta "par condicio creditorum".
L'azione revocatoria, come detto in precedenza, esplica la sua azione nella dichiarazione di efficacia degli atti (a titolo gratuito e a titolo oneroso) che vengono effettuati contestualmente e anteriormente (fino ad una certa data) dal debitore dichiarato fallito. A tal fine il curatore deve sempre svolgere un giudizio di cognizione (la cui legittimazione attiva, previa autorizzazione del giudice delegato, è riservata allo stesso ed è di competenza esclusiva del tribunale che ha dichiarato il fallimento, art. 24 L.F.) per accertare la sussistenza dei presupposti stabiliti per la dichiarazione di inefficacia.
Gli artt. 64 e 65 della L.F. prevedono degli atti che sono inefficaci ex lege nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento:
Art. 64 - Atti a titolo gratuito "Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante."
Art. 65 - Pagamenti "Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento".
L'art. 66 della L.F. prevede che il curatore possa dichiarare inefficaci, in via residuale rispetto ai precedenti articoli, gli atti, compiuti dal debitore in pregiudizio ai creditori, secondo quanto stabilito dalle norme del codice civile (art. 2901 c.c.) in materia di revocatoria ordinaria.
Art. 66 - Azione revocatoria ordinaria "Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro."
L'articolo 67 della L.F. dettaglia gli "atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie" , vediamo in dettaglio cosa la legge prevede:
Art. 67 - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie "Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento , in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti ;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti .
Sono altresi revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili,gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività dell'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbia ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente e di suoi parenti ed affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa ed assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-bis.
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito.
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere le prestazioni di servizi strumentali all'accesso alla procedure concorsuali e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni di leggi speciali.
L'art. 69 della L.F. stabilisce l'inefficacia degli atti compiuti tra coniugi, nel momento in cui il coniuge dell'imprenditore fallito non prova che ignorava lo stato di insolvenza del coniuge fallito.
Art. 69 - Atti compiuti tra i coniugi"Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato di insolvenza del coniuge fallito."
Con il nuovo articolo 70 vengono stabiliti quali siano gli effetti della sentenza che accoglie la domanda di revocazione.
Art. 70 - Effetti della revocazione "La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto delle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito."