Il seguente programma permette di calcolare l'importo dell'iva da applicare quando sono installati i c.d. "beni significativi", relativamente agli interventi di “recupero del patrimonio edilizio” su edifici a prevalente destinazione abitativa privata come definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge 488/1999.
Il D.M. del 29 dicembre 1999 individua espressamente i seguenti beni significativi:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
Si tratta di beni per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio.
La norma stabilisce che, qualora nell’ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria.
La circolare 15/E del 12 luglio 2018 indica che " La categoria dei beni significativi - individuati, come sarà illustrato in seguito, dal D.M. del 29 dicembre 1999 - assume rilevanza, peraltro, solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione (i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria).
In particolare, qualora nell’ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria. "
Pertanto in base all’articolo 7 comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 per ... " b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) (i.e. manutenzione ordinaria), b) (i.e. manutenzione straordinaria), c) (i.e. interventi di restauro e di risanamento conservativo) e d) (i.e. interventi di ristrutturazione edilizia), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata" la disciplina dei beni significativi si applica solo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
| Interventi di recupero del patrimonio edilizio | Beni significativi |
| manutenzione ordinaria | SI |
| manutenzione straordinaria | SI |
| interventi di restauro e di risanamento conservativo | NO |
| interventi di ristrutturazione edilizia | NO |
Di seguito inseriamo i valori rispettivamente del bene significativo, della manodopera e il mark-up (ovvero il ricarico del bene significativo), ricordando che la disciplina IVA del bene significativo si applica nel caso in cui il valore del bene significativo supera la metà di quello dell'intera prestazione:
Esempio di compilazione e valori
Ipotizziamo che la società Beta Srl esegua una fornitura di infissi (rientranti tra i beni significativi ex D.M. 31 dicembre 1999) per il corrispettivo complessivo di Euro 5.000,00 di cui:
- Euro 3.500,00 bene significativo;
- Euro 1.000,00 manodopera;
- Euro 500,00 ricavo (o mark up).
L’IVA ridotta andrà calcolata sulla differenza tra il corrispettivo complessivo (Euro 5.000,00) ed il valore del bene significativo (Euro 3.500,00) cioè su Euro 3.500. L’aliquota del 10% verrà applicata al corrispettivo della prestazione e sulla differenza tra il corrispettivo complessivo ed il bene significativo.
Pertanto avremo:
- Euro 1.500,00 con IVA al 10%;
- Euro 1.500,00 con IVA al 10%;
- Euro 2.000,00 con IVA al 22%.
Quindi, onsiderando che il valore dei beni significativi (Euro 3.500,00) è superiore alla metà del corrispettivo pattuito tra le parti (Euro 5.000,00) l’importo dovrà essere scomposto come sopra e si dovrà applicare:
- L’aliquota IVA ridotta del 10% sul doppio della differenza tra corrispettivo totale e bene significativo;
- L’aliquota ordinaria IVA del 22% sul valore residuo.
Riferimenti: