Dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici. Dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici. Nel 2020 scontrini e ricevute verranno sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
La percentuale di deducibilità dei costi relativi alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre (telefoni cellulari) è regolata comma 9 dell'articolo 102 del Tuir per i redditi d'impresa e dal comma 3-bis dell'articolo 54 del Tuir per i redditi derivanti dall'esercizio di attività artistiche e professionali. La detraibilità ai fini IVA è soggetta alle disposizioni dell'art 19-bis1, comma 1, lettera g), del D.P.R.n. 633/72.
A seguito delle modifiche apportate al comma 5 dell’articolo 101 del TUIR dall’art. 33, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si forniscono chiarimenti riguardanti il trattamento fiscale applicabile alle nuove ipotesi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti.
Spesso non ci sono obblighi di legge che prevedono termini di conservazione di attestazioni di pagamento per chi non esercita un'attività d'impresa o commerciale, arte o professione. Tuttavia è opportuno custodire alcune tipologie di documenti al fine di provare l'avvenuto pagamento di un determinato onere ed evitare, quindi, di doverlo corrispondere di nuovo. In tal senso, è stata predisposta una lista di documenti con l'indicazione dei relativi termini temporali di mantenimento.