Il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, recante “l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” ha stabilito con l'art. 49 una soglia-limite per l’utilizzo del denaro contante, dei libretti e dei titoli, finalizzata all’adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
L’art. 49 del decreto antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231), più volte modificato al rialzo o al ribasso nel corso degli anni, stabilisce che “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono Ministero dell’Economia e delle Finanze artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(…)”.
Recentemente il MEF con la nota 10492/2014 ha sottolineato che per le predette finalità, la citata norma ritiene “critiche” unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermediate da soggetti all’uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione.
Pertanto si può utilizzare il pagamento per contanti fino a 4.999,99 euro, da 5.000,00 euro scatta il divieto. Tale limite vale, ovviamente, per l’incasso da clienti e il pagamento da fornitori (qualora una singola operazione fosse suddivisa, gli importi del pagamento per la singola fattura vanno cumulati nel calcolo del limite), il pagamento degli stipendi, il trasferimento di denaro tra soci, ma anche tra familiari, in quest'ultimo caso il familiare dovrà effettuare un bonifico sul conto corrente o effettuare il pagamento mediante assegno bancario.
Con la circolare 2/2012 il MEF ha specificato che è sanzionabile l’ipotesi di cumulo di più trasferimenti, relativi alla medesima operazione, che superano il limite di 4.999,99 euro quando espletati a scadenze preventivamente prestabilite con intento elusivo. In mancanza di un preciso limite temporale o quando non si può desumere da alcun elemento, si prende come riferimento un criterio oggettivo (sette giorni). Diversa invece è la circostanza in cui i trasferimenti derivino da contratti preesistenti che prevedono pagamenti rateali facenti parte della normale prosecuzione di un’attività commerciale o da accordi contrattuali, in quanto mancando l’artificiosità dei passaggi di somme ingenti non vengono a crearsi i presupposti per la sussistenza delle violazioni.
Evoluzione del limite del pagamento in contanti dal 2007
| Dal | Al | Contante vietato per importi pari o superiori a | Modifiche dell'art. 49, comma 1, D.lgs 21 novembre 2007 n. 231 |
| 29/12/2007 | 21/08/2008 | euro 5.000,00 | Articolo 49, comma 1, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 |
| 25/06/2008 | 30/05/2010 | euro 12.500,00 | Articolo 32, comma 1, lett. a), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 |
| 31/05/2010 | 12/08/2011 | euro 5.000,00 | Articolo 20, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 |
| 13/08/2011 | 5/12/2011 | euro 2.500,00 | Articolo 2, comma 4, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 |
| 6/12/2011 | 31/12/2015 | euro 1.000,00 | Articolo 12, comma 1, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 |
| 01/01/2016 | 30/06/2020 | euro 3.000,00 | Art. 1, commi 898-904, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016) |
| 01/07/2020 | 31/12/2021 | euro 2.000,00 | Decreto Legge 124/2019 convertito dalla Legge 157/2019 (Collegato alla Legge di stabilità 2020) |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 | euro 1.000,00 | Decreto Legge 124/2019 convertito dalla Legge 157/2019 (Collegato alla Legge di stabilità 2020) |
| 01/01/2023 | euro 5.000,00 | L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) |
Obbligo di comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni
L’art. 51 impone a tutti i destinatari del DLgs.231/2007 che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loroattribuzioni e attività, hanno notizia delle infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo49, di darne comunicazione entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la contestazione ai sensi dell’art. 14 della L. 689/1981.
Il Decreto Monti (D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 "Decreto Monti" convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011) con l'art. 12 comma 11 ha stabilito che tra i soggetti a cui indirizzare le predette comunicazioni vi è anche l’Agenzia delle Entrate, oltre al Mef (Ragionerie territoriali competenti). Il nuovo comma 1 dell’articolo 51 dispone che: “I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.
I soggetti preposti a dare notizia delle trasgressioni alla disposizione di legge dovranno preliminarmente valutare con ponderazione la singola clientela e, una volta constatata una violazione concreta della normativa, effettuare la comunicazione all’Amministrazione finanziaria o all’Uif, nel caso di sospetta operazione.
Sanzioni al superamento della soglia limite
Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 c.d. "Decreto salva Italia" ha stabilito le seguenti sanzioni per i trasgressori:
- Il superamento della soglia di 4.999,99 euro viene sanzionato dall’1% al 40% dell’importo trasferito se questo è compresa tra 1.000,00 e 50.000,00 euro.
- La sanzione vale sia per chi trasferisce sia per chi riceve la somma in contanti.
- La multa non può mai essere inferiore a 3.000,00 euro.
- La sanzione minima si moltiplica 5 volte se la somma trasferita in contanti supera i 50.000,00 euro. In tal caso la sanzione va dal 5% al 40% dell’importo trasferito in contanti.
Le sanzioni alle violazioni sulle norme relative ai contanti sono solo amministrative.
Eccezioni
A tale limite sopracitato si applica l'eccezione per i cittadini stranieri non residenti in Italia (turisti) che, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, potranno effettuare pagamenti in denaro contante fino a 15.000 euro nei confronti di operatori di commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007;
- D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 "Decreto Monti" convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
- Circolare MEF 2/2012;
- Nota MEF 10492/2014;