Il ReddiTest è un software predisposto dall'Agenzia delle Entrate per verificare la congruità fiscale tra spese sostenute e reddito che si vuole dichiarare

ReddiTest è un software che consente ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell'anno; per utilizzare il programma è necessario scaricare il software e inserire i dati richiesti, le informazioni, quindi, restano sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web.

Nel ReddiTest devono essere inizialmente indicati la composizione, il reddito e il comune di residenza della famiglia, e, successivamente, le spese sostenute nell'anno, suddivise in 7 categorie:

  • abitazione;
  • mezzi di trasporto;
  • assicurazioni e contributi;
  • istruzione;
  • tempo libero e cura della persona;
  • altre spese significative;
  • investimenti immobiliari e mobiliari.

In caso di luce verde il contribuente non avrà nulla da temere; in caso di luce rossa è bene sapere che si è passibili di un possibile accertamento sintetico sulla base dei dati rilevati dall'amministrazione finanziarie e selezionati in base ad apposite liste predisposte per la scelta dei contribuenti da accertare.

Lo scopo del ReddiTest è dare un'indicazione di massima al contribuente circa la probabilità di essere soggetto ad un accertamento sintetico.

L'ufficio,  indipendentemente  dalle  disposizioni  recate  dai  commi  precedenti  e  dall'articolo  39,  puo'  sempre determinare  sinteticamente  il  reddito  complessivo  del  contribuente  sulla  base  delle  spese  di  qualsiasi  genere sostenute  nel  corso  del  periodo  d'imposta,  salva  la  prova  che  il  relativo  finanziamento  e'  avvenuto  con  redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti  dall'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986  n.  917;  competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

Riferimenti normativi:
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