A decorrere dal 1° luglio 2010 i soggetti passivi Iva devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni (a decorrere da quelle effettuate dal 1° luglio 2010) con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list”) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del ministro delle Finanze (per le persone fisiche) e dal decreto 21 novembre 2001 del ministro dell’Economia e delle Finanze (per le società).
Dati da comunicare
Devono essere comunicati i dati relativi a:
a) cessioni di beni;
b) prestazioni di servizi rese;
c) acquisti di beni;
d) prestazioni di servizi ricevute.
Periodicità della comunicazione
- I dati vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate con periodicità:
- trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro;
- mensile dai soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dal punto 1).
Chi ha iniziato l’attività da meno di 4 trimestri trasmette la comunicazione trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi, si trovi nella condizione di cui alla lettera a).
Chi è tenuto alla presentazione trimestrale può scegliere di adottare la periodicità mensile per l’intero anno solare.
I contribuenti che presentano una comunicazione trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentate le comunicazioni opportunamente contrassegnate.
I contribuenti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale devono far riferimento ai 4 trimestri che compongono l'anno solare.
Presentazione della comunicazione
Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento della comunicazione, con modalità telematica, in virtù di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto 30 marzo 2010.
Decreto 21 novembre 2001 (modificativo della lista black list del Decreto 4 Maggio 1999)
Art. 1 (Paradisi assoluti)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:
Alderney (Isole del Canale);
Andorra; Anguilla;
Antille Olandesi;
Aruba;
Bahamas;
Barbados;
Barbuda;
Belize;
Bermuda;
Brunei;
Cipro; (inserito nella White List dal DM 27/7/2010)
Filippine;
Gibilterra;
Gibuti (ex Afar e Issas);
Grenada;
Guatemala;
Guernsey (Isole del Canale);
Hong Kong;
Isola di Man;
Isole Cayman;
Isole Cook;
Isole Marshall;
Isole Turks e Caicos;
Isole Vergini britanniche;
Isole Vergini statunitensi;
Jersey (Isole del Canale);
Kiribati (ex Isole Gilbert);
Libano;
Liberia;
Liechtenstein;
Macao;
Maldive;
Malesia;
Montserrat;
Nauru;
Niue;
Nuova Caledonia;
Oman;
Polinesia francese;
Saint Kitts e Nevis;
Salomone;
Samoa;
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine;
Sant'Elena;
Sark (Isole del Canale);
Seychelles;
Singapore;
Tonga;
Tuvalu (ex Isole Ellice);
Vanuatu.
Art. 2 (Paradisi con esclusioni) Altri stati a regime agevolato in vigore dal 14/01/2003 sono:
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
Art. 3 - Regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata
1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:
1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law; (soppresso dal D.M. 27/7/2010)
4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
6) Ecuador, con riferimento alle societa' operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle societa' di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;(soppresso dal D.M. 27/7/2010)
11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»;
15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.
Riferimenti normativi:
- Decreto Ministero delle Finanze 4 maggio 1999;
- Decreto Ministero delle Finanze 21 novembre 2001;
- Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28-05-10;
- Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40;
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 marzo 2010.