L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 94904 del 2 agosto 2013 ha stabilito le modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa.
Con tale disposizione l'Agenzia delle entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall’impresa (cfr. provvedimento 94902 del 2 agosto 2013), deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito , anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
Il suddetto intervento normativo è volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito.
Sulla base dell’articolo 7, dodicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, il provvedimento dispone che la comunicazione debba riguardare le informazioni relative a specifici versamenti erogati all’impresa dai soci o dai familiari dell’imprenditore. Al fine di semplificare l’adempimento, si stabilisce che l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni sussiste qualora nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a tremilaseicento euro (3.600,00). Detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue.
Inoltre, il provvedimento prevede l’esclusione dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione è già in possesso (ad es., finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Soggetti obbligati alla comunicazione
I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva.
Oggetto della comunicazione
I soggetti obbligati comunicano all'anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro (3.600,00).
L'obbligo di comunicazione è riferito ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni effettuate a decorrere dall'anno 2012.
Esclusioni oggettive
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi agli apporti, già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.
Dati da indicare nella comunicazione
Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:
- codice fiscale, dati anagrafici e per i non residenti lo stato estero;
- ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.
Modalità e termini di comunicazione dei dati
La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni. Per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nell’anno 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.
Annualità | Termini di comunicazione dei dati |
2012 | 12 dicembre 2013 |
2013 | 30 aprile 2014 |
201X | 30 aprile 201X+1 |
Riferimenti normativi:
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 94904 del 2 agosto 2013.