L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 94902 del 2 agosto 2013 ha stabilito le modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell'articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
L'Agenzia prevede che, a decorrere dall’anno 2012, i soggetti obbligati devono comunicare all’anagrafe tributaria i dati dei soci e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.
Soggetti obbligati alla comunicazione
I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva. L’obbligo di comunicazione di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.
L’obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti, purché residenti:
- imprenditore individuale;
- società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
- società cooperative;
- stabili organizzazioni di società non residenti;
- enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”.
Oggetto della comunicazione
A decorrere dall’anno 2012 i soggetti obbligati comunicano all’anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.
La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:
- per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;
- informazioni circa l’utilizzo del bene;
- data della concessione (data di inizio e fine);
- corrispettivo versato;
- valore di mercato del bene.
Esclusioni oggettive
Sono esclusi dalla comunicazione dei predetti dati:
- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi;
- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.
L'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria “altro”, siano di valore non superiore a tremila euro (3.000,00), al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Termini di trasmissione dei dati
La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.
Annualità | Termini di trasmissione dei dati |
2012 | 12 dicembre 2013 |
2013 | 30 aprile 2014 |
201X | 30 aprile 201X+1 |
Riferimenti normativi:
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 94902 del 2 agosto 2013.